Ricusazione tardiva in udienza e sanzione pecuniaria non motivata (Cass. pen. Sez. V n. 24540 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricusazione del giudice, la dichiarazione per una causa sorta durante l’udienza, alla presenza del difensore dell’imputato assente, deve essere proposta, ai sensi dell’art. 38, comma 2, cod. proc. pen., prima della conclusione dell’udienza. Entro tale termine la parte ha solo l’onere di formulare la dichiarazione con esplicita riserva di formalizzarla nel termine di tre giorni. L’incompatibilità del giudice non costituisce causa di nullità dell’atto e non ne è previsto un meccanismo di ricusazione “postumo”. La condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, conseguendo a una valutazione discrezionale, richiede una motivazione che giustifichi la determinazione sanzionatoria.

Il Fatto

La Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione proposta dal ricorrente nei confronti di una componente di un diverso collegio della stessa Corte, che aveva trattato e definito il procedimento penale di secondo grado a suo carico per reati fallimentari. I motivi di ricusazione muovevano dal fatto che la giudice ricusata aveva fatto parte del collegio del Tribunale che aveva dichiarato il fallimento della società del ricorrente, aveva poi rivestito il ruolo di giudice delegato e, quale giudice per le indagini preliminari, aveva autorizzato la proroga delle indagini.

Secondo la Corte di appello l’istanza era intempestiva, perché proposta dopo la conclusione dell’udienza, senza rilievo alla assenza del ricorrente, essendo presente il difensore. Alla declaratoria di inammissibilità seguiva la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte richiama l’orientamento pacifico secondo cui la dichiarazione di ricusazione per causa sorta durante l’udienza, alla presenza del difensore dell’imputato assente, deve essere proposta prima della conclusione dell’udienza (Sez. 6 n. 17170 del 2017; Sez. 5 n. 16159 del 2016). Entro tale termine la parte ha solo l’onere di formulare la dichiarazione con esplicita riserva di formalizzarla nei tre giorni, non potendosi pretendere che abbandoni l’udienza per depositare l’atto in cancelleria (Sez. U n. 36847 del 2014).

Il tema della conoscibilità della causa di ricusazione non assume rilievo in concreto, perché nell’ordinamento non esiste un meccanismo di ricusazione “postumo”: l’incompatibilità non costituisce causa di nullità dell’atto. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l’incompatibilità del giudice è solo motivo di ricusazione e non integra vizio di nullità del giudizio, neppure quando la causa sia divenuta nota dopo la definizione del grado (Sez. 3 n. 34581 del 2021).

Il principio è coerente con le Sezioni Unite (n. 23 del 1999; n. 5 del 1996), le quali hanno rimarcato che le incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice ai sensi dell’art. 178, lett. a), cod. proc. pen., non determinano la nullità del provvedimento. L’atto compiuto dal giudice che avrebbe dovuto astenersi resta valido, a prescindere dall’inerzia colpevole o dall’impossibilità oggettiva di far valere la ricusazione.

La Corte ricorda che la mancata previsione di alcuna nullità è stata vagliata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 473 del 1993), che ha ritenuto sufficienti gli strumenti dell’astensione e della ricusazione, utilizzabili prima del compimento dell’atto, principio ribadito con le ordinanze n. 36 del 1999 e n. 346 del 2000. Il motivo è infondato anche nella parte in cui sollecita una rimessione alla Corte costituzionale, che si è già occupata del tema.

Il secondo motivo è invece fondato. L’applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità o rigetto dell’istanza, conseguendo a una valutazione largamente discrezionale, richiede una motivazione che offra sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria (Sez. 3 n. 41213 del 2015; Sez. 6 n. 23783 del 2012). La Corte di appello non ha minimamente motivato i presupposti della sanzione, peraltro determinata in misura prossima al massimo edittale ai sensi dell’art. 44 cod. proc. pen.

L’ordinanza è pertanto annullata limitatamente a questa parte, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Trieste, mentre il ricorso è rigettato nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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