La cointestazione del deposito titoli tra coniugi fa presumere la comproprietà dei titoli (Cass. civ. Sez. 2 n. 12325 del 02.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di deposito bancario di titoli in amministrazione cointestato ai coniugi, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall’art. 1298, secondo comma, c.c., sicché le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente. Tale presunzione determina un’inversione dell’onere probatorio che può essere superata solo mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione. La prova di aver avuto proprietà e disponibilità esclusiva del denaro utilizzato per l’acquisto dei titoli non è sufficiente a superare la presunzione. Il diverso principio affermato dalla sentenza n. 12522 del 2000, secondo cui la contitolarità del contratto di custodia non basta a fondare la comproprietà dei titoli, opera solo nell’ipotesi in cui uno dei coniugi abbia acquistato i titoli con denaro proprio e abbia poi deciso di cointestare il contratto, circostanza da cui la volontà di mettere in comune i titoli non può essere desunta senza elementi ulteriori. L’interpretazione del testamento diretta a stabilire la ricorrenza della istituzione ex re certa o del legato si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Il Fatto

Il ricorrente era stato convenuto dal fratello, che assumeva l’apertura della successione della zia, deceduta vedova e senza figli, e di essere erede legittimo per la quota di un ottavo. Il ricorrente aveva ricevuto in vita dalla zia ingenti somme di denaro e, mediante testamento del 2007, anche altri beni, senza che la testatrice disponesse dell’intero patrimonio. Il Tribunale aveva rigettato le domande attoree, ma la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma, aveva accertato la qualità di erede legittimo dell’attore, dichiarato la nullità per difetto di forma solenne della donazione di titoli disposta nel 2008 e condannato il ricorrente al pagamento della quota di eredità spettante al fratello.

La Corte territoriale aveva qualificato il lascito a favore del ricorrente come legato e non come istituzione di erede ex re certa, escludendo la vis espansiva ex art. 457, secondo comma, c.c.; aveva ritenuto che il patrimonio relitto comprendesse la somma oggetto della donazione nulla e il saldo attivo del deposito titoli cointestato alla de cuius e al coniuge, riconoscendo all’appellante la quota di un dodicesimo, pari a una somma determinata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato con priorità logica il secondo motivo, relativo alla qualificazione della disposizione testamentaria. Richiamato il disposto dell’art. 588 c.c., la Corte ha ricordato che sono attributive della qualità di erede le disposizioni che comprendono l’universalità dei beni o una parte di essi considerata come quota dell’eredità, mentre attribuiscono la qualità di legatario le disposizioni che assegnano beni singolarmente determinati. L’indagine diretta a distinguere l’istituzione a titolo universale dal legato richiede una valutazione oggettiva del contenuto dell’atto e una valutazione soggettiva dell’intenzione del testatore, con una più intensa ricerca della volontà rispetto all’interpretazione contrattuale. Il ricorso a elementi estrinseci al testamento costituisce strumento ermeneutico sussidiario, utilizzabile solo se la volontà testamentaria risulti oscura. Nel caso di specie, la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta plausibile e frutto dell’interpretazione della scheda testamentaria, sottratta al sindacato di legittimità perché congruamente motivata e basata su elementi risolutivi ai fini dell’attribuzione della qualità di erede o di legatario.

Quanto al primo e al terzo motivo, trattati congiuntamente perché afferenti alla medesima questione della proprietà dei titoli azionari in capo alla de cuius, la Corte ha affermato che, in caso di deposito titoli in amministrazione cointestato ai coniugi, i rapporti interni sono regolati dall’art. 1298, secondo comma, c.c., con presunzione di uguaglianza delle quote. Tale presunzione, che opera anche per il deposito titoli cointestato, determina un’inversione dell’onere probatorio superabile solo con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. La Corte ha precisato che non è sufficiente la prova di aver avuto la proprietà e la disponibilità esclusiva del denaro utilizzato per l’acquisto dei titoli, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. La questione prospettata dai motivi, volta a distinguere tra contenitore e contenuto del deposito, non si confrontava con detti principi, non essendo chiarito nel ricorso quando l’eccezione di proprietà esclusiva fosse stata proposta nel merito.

La Corte ha altresì escluso l’applicabilità del principio affermato dalla sentenza n. 12552 del 2000, richiamata dal ricorrente, rilevando che la fattispecie esaminata in quel precedente era caratterizzata dall’acquisto dei titoli con denaro proprio di uno dei coniugi e dalla successiva cointestazione del contratto di deposito, sicché la volontà di mettere in comune i titoli non poteva essere desunta dalla sola cointestazione, ma da elementi ulteriori. Tale fattispecie è stata ritenuta tutt’affatto diversa da quella in esame, nella quale operava la presunzione legale di comproprietà derivante dalla cointestazione del deposito. Il quarto motivo, relativo all’omessa pronuncia sulle eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva, è rimasto assorbito dal rigetto dei restanti motivi.

Nota della Redazione

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