Omesso deposito del decreto impugnato, improcedibilità del ricorso per equa riparazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 14278 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il ricorso per cassazione è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. per omesso deposito, unitamente al ricorso, della copia autentica del decreto pronunciato dalla corte territoriale adita in sede di opposizione. L’improcedibilità non viene meno per il solo fatto che il provvedimento impugnato non sia stato prodotto, salvo che lo stesso risulti depositato dal controricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto con cui la Corte d’Appello di Napoli aveva rigettato la sua richiesta di indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio in tema di responsabilità professionale da colpa medica. Il giudizio presupposto, promosso dinanzi al Tribunale di Napoli, si era concluso in primo grado con sentenza di rigetto e in secondo grado con declaratoria di improcedibilità dell’appello per mancata comparizione dell’appellante. La Corte territoriale rigettava l’opposizione, confermando il decreto opposto in ordine al mancato superamento della presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo in caso di estinzione per rinuncia o inattività delle parti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso in quanto il ricorrente non aveva depositato, unitamente al ricorso, il provvedimento impugnato, ossia il decreto della Corte d’Appello di Napoli reso in sede di opposizione.
Il collegio ha fatto applicazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione è improcedibile se non viene depositata, insieme al ricorso, la copia autentica della sentenza o del provvedimento impugnato con la relativa relazione di notificazione. La mancanza di tale adempimento, essenziale per consentire il controllo di legittimità, determina quindi l’esito processuale sfavorevole per il ricorrente.
A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato il precedente specifico di Sez. 2, 24/04/2024, n. 11043, secondo cui, nei giudizi di equa riparazione, il ricorso è improcedibile per omesso deposito della copia autentica del decreto pronunciato dalla corte territoriale, salvo che il provvedimento risulti depositato dal controricorrente. Tale evenienza non si era verificata nel caso di specie, atteso che il Ministero della giustizia si era limitato a resistere con controricorso.
La declaratoria di improcedibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente.
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Nota della Redazione
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