Acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e pregiudizio cautelare non sufficientemente allegato (TAR Calabria n. 386 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare proposta avverso un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 non può trovare accoglimento allorché il pregiudizio dedotto dal ricorrente risulti genericamente allegato e privo di specifica dimostrazione circa l’attualità e l’irreparabilità del danno temuto. La circostanza che la trasformazione del bene sia già intervenuta, unitamente alla astratta suscettibilità del pregiudizio di essere reintegrato in forma specifica e per equivalente, ove ne ricorrano i presupposti, esclude il periculum in mora richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm., senza che ciò comporti alcuna anticipazione del giudizio di merito sulla fondatezza del ricorso. La valutazione in sede cautelare si arresta alla cognizione sommaria propria della fase, restando impregiudicata ogni diversa valutazione nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la delibera del Consiglio comunale n. 13 del 17/04/2026, recante l’acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili siti nel comune di Umbriatico, e il conseguente decreto dirigenziale n. 1 del 23.04.2026, con il quale l’amministrazione disponeva l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 dei medesimi immobili, qualificandosi quale ente espropriante e beneficiario dell’espropriazione. Parte ricorrente chiedeva, unitamente all’annullamento degli atti impugnati, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti, deducendo la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, nella camera di consiglio del 29 luglio 2026, ha scrutinato la domanda cautelare alla luce di una cognizione meramente sommaria, propria della fase incidentale. Il Collegio ha rilevato come il pregiudizio connesso all’esigenza cautelare fosse stato genericamente allegato dalla parte ricorrente, senza una specifica e concreta dimostrazione del danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Ad avviso del Tribunale, l’astratta suscettibilità del pregiudizio di essere reintegrato in forma specifica e per equivalente, ove ne ricorrano i presupposti, costituisce ulteriore elemento ostativo all’accoglimento dell’istanza. Il Collegio ha inoltre valorizzato la circostanza che la trasformazione del bene fosse già intervenuta, circostanza che rendeva di fatto non più attuale l’esigenza di una misura cautelare conservativa.
In applicazione dell’art. 55 cod. proc. amm., il Tribunale ha pertanto respinto la domanda cautelare, compensando le spese di lite tra le parti costituite. La decisione non ha comportato alcuna pronuncia sul merito della controversia, rimessa al successivo giudizio di cognizione piena.
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Nota della Redazione
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