Riesame, prove OEI e sindacato di legittimità sui gravi indizi (Cass. pen. Sez. VI n. 37188 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando è denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione verifica soltanto se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni poste a fondamento del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. In tema di prove assunte all’estero e trasmesse all’autorità italiana tramite ordine europeo di indagine, le stesse sono inutilizzabili solo quando venga prospettata l’assenza, nell’ordinamento dello Stato richiesto, di una normativa a tutela delle garanzie difensive, con violazione dei diritti fondamentali dell’indagato, e non quando si contesti la mera inosservanza delle regole del codice di rito italiano. Opera, infatti, una presunzione relativa di conformità ai diritti fondamentali dell’attività svolta dall’autorità giudiziaria estera, sicché spetta alla difesa allegare e provare il fatto dal quale dipende la violazione denunciata. Le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali sono inammissibili, attesa la preclusione a che la Corte riesamini gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., contestandogli il ruolo di organizzatore di un sodalizio dedito al narcotraffico e operante in alcuni comuni della zona, con finalità di matrice ‘ndranghetista. Il tribunale del riesame ha rigettato la richiesta di riesame, e avverso tale ordinanza i difensori hanno proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, poi integrati da motivi nuovi.

Le censure investivano l’inutilizzabilità delle conversazioni acquisite tramite ordine europeo di indagine, l’assenza di gravi indizi sulla partecipazione associativa e sul ruolo di organizzatore, l’apparenza della motivazione sull’aggravante mafiosa e i presupposti delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al c.d. tempo silente tra le condotte contestate e l’applicazione della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto circoscritto il perimetro del proprio sindacato: nel valutare il vizio di motivazione del riesame sui gravi indizi, il giudice di legittimità deve tenere conto delle peculiarità della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, richiamando sul punto Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000.

Sul primo motivo, concernente le conversazioni acquisite tramite ordine europeo di indagine, la Corte ha richiamato il principio secondo cui il perimetro cognitivo del giudice italiano è conseguente alla natura dello stesso OEI, strumento fondato sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia tra Stati membri; ha citato Sez. VI n. 44882 del 04.10.2023, Sez. IV n. 16347 del 05.04.2023, Sezioni Unite n. 23755 del 29.02.2024 e Sezioni Unite n. 23756 del 29.02.2024. Il diritto interno può limitarsi a dettare garanzie procedurali a protezione della c.d. catena di custodia, senza che sia invocabile la lesione del diritto di difesa per il mancato accesso all’algoritmo di cifratura, essendo escluso il pericolo di alterazione dei dati.

Nel caso concreto la difesa non ha adempiuto all’onere di allegare e provare la specifica violazione verificatasi nell’acquisizione e trasmissione delle chat, mentre l’ordinanza impugnata ha escluso falle nella generazione, custodia e trasmissione dei dati. Il motivo è stato quindi dichiarato inammissibile per aspecificità e comunque infondato.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che le censure sui gravi indizi sono ammissibili solo se denunciano la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non quando propongono una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. II n. 31553 del 17.05.2017; Sez. II n. 27866 del 17.06.2019). L’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito (Sezioni Unite n. 22471 del 26.02.2015). La contraddittorietà dedotta con riguardo alla posizione di altri indagati è stata esclusa, non essendo richiamati elementi concreti (Sez. III n. 4803 del 18.12.2024).

Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la partecipazione al sodalizio di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e l’esclusione dell’aggravante non produrrebbe alcuna conseguenza favorevole (Sez. III n. 31633 del 15.03.2019). Il quinto motivo è stato parimenti respinto, avendo il tribunale motivato sull’attualità del pericolo di reiterazione anche a prescindere dalle presunzioni. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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