Parte civile e termine breve di impugnazione dalla notifica dell’avviso di deposito (Cass. pen. Sez. II n. 37198 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte civile che impugni una sentenza emessa all’esito di un procedimento in camera di consiglio, con motivazione redatta contestualmente al dispositivo, è soggetta al termine breve di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Il termine decorre dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento, ai sensi dell’art. 544, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorso depositato oltre la scadenza è inammissibile e la declaratoria è pronunciabile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. All’inammissibilità segue la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, ove emergano profili di colpa.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 30 maggio 2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di due imputati per il reato di cui all’art. 517-ter cod. pen. per mancanza di querela e per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. perché estinti per prescrizione, revocando le statuizioni civili in favore della società parte civile e confermando nel resto la confisca e la distruzione della merce sequestrata.
La società ha proposto ricorso per cassazione ai soli effetti civili, deducendo violazione di legge, per avere la Corte di appello ritenuto il delitto di cui all’art. 517-ter, secondo comma, cod. pen. procedibile a querela, e vizio di motivazione sul diverso regime di procedibilità tra primo e secondo comma della norma.
La Motivazione della Corte
La Corte non esamina i motivi nel merito e si arresta su una questione preliminare di rito: la tempestività dell’impugnazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente.
Il Collegio ricostruisce il regime del termine. La sentenza impugnata è stata emessa il 10 febbraio 2026, con motivazione redatta contestualmente al dispositivo. Per la parte civile, in forza dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il termine per impugnare i provvedimenti emessi all’esito di un procedimento in camera di consiglio è di quindici giorni quando la motivazione sia redatta immediatamente dopo la deliberazione, ai sensi dell’art. 544, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte individua quindi il momento di decorrenza: la notificazione o comunicazione dell’avvenuto deposito del provvedimento. Nel caso concreto il termine decorre dall’11 febbraio 2026, data in cui è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata l’avviso di deposito della sentenza, ed è scaduto il 26 febbraio 2026.
Il ricorso, come risulta dall’attestazione di cancelleria apposta in calce alla sentenza impugnata, è stato depositato soltanto il 26 marzo 2026. Il superamento della scadenza è dunque accertato su base documentale, senza margini di interpretazione.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, pronunciabile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., in relazione all’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. All’inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, con richiamo a Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Art. 517-ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 544 c.p.p. – Redazione della sentenza
- Art. 585 c.p.p. – Termini per l'impugnazione
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso