Riesame del trattenimento CPR: obbligo di effettivo scrutinio delle deduzioni difensive (Cass. civ. Sez. I n. 5830 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di immigrazione, è sempre consentita la domanda di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, in conformità all’art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE, disposizione self-executing e direttamente applicabile. Non ha rilievo il precedente rigetto di analoga istanza né la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o di proroga, poiché le misure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato. Su una siffatta istanza il giudice deve svolgere un rinnovato ed effettivo scrutinio delle ragioni giustificative del trattenimento, anche in relazione a fatti o deduzioni nuovi, non potendosi limitare a un mero richiamo al provvedimento già convalidato.

Il Fatto

Il Tribunale di Potenza, con provvedimento del 10 settembre 2021, ha rigettato la richiesta di riesame del provvedimento di convalida del trattenimento disposto dal Questore in data 25 agosto 2021 e convalidato il 27 agosto 2021, nei confronti di un cittadino straniero che aveva presentato domanda di protezione internazionale.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, nei confronti della Questura e del Ministero dell’Interno. Questi ultimi si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza. Dopo un’ordinanza interlocutoria di rinvio a nuovo ruolo, la causa è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., censurando, tra l’altro, l’omessa pronuncia del Tribunale sulle doglianze contenute nell’istanza di riesame: la richiesta di applicazione di misure non coercitive ex art. 14, comma 1-bis, del T.U.I., il riesame delle ragioni del trattenimento alla luce di nuovi documenti e la verifica dei gravi motivi richiesti in pendenza di procedura di protezione.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, al quale dichiara di voler dare continuità: in tema di immigrazione è sempre consentita la domanda di riesame della convalida o della proroga del trattenimento, in conformità all’art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE, senza che rilevi il precedente rigetto o la mancata impugnazione, non sussistendo il limite del ne bis in idem.

Il fondamento di tale conclusione risiede nella natura cautelare delle misure, che incidono sulla libertà personale e non sono idonee alla formazione del giudicato; le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. A sostegno la Corte richiama i precedenti Cass. 24721/2021, Cass. 27076/2019 e Cass. 22932/2017.

I primi due profili di censura meritano accoglimento. Il ricorrente aveva riportato con sufficiente specificità le argomentazioni svolte nell’istanza di riesame, anche in ordine alla richiesta di misure non coercitive e alla valutazione della pericolosità sociale, rimarcando che quest’ultima era stata ritenuta insussistente dal Tribunale del riesame con ordinanza del 6 aprile 2021.

Per contro, l’ordinanza impugnata si è limitata a un mero richiamo all’ordinanza di convalida, senza indicare neppure sommariamente le ragioni di condivisione e senza una compiuta disamina delle deduzioni difensive, prendendo in considerazione solo la dichiarazione di ospitalità. Il Tribunale non si è attenuto ai principi richiamati, in base ai quali sul riesame si impone un rinnovato ed effettivo scrutinio delle ragioni giustificative.

Il ricorso va dunque accolto, restando assorbiti gli altri profili e le questioni prospettate con l’ordinanza interlocutoria. L’ordinanza è cassata senza rinvio, essendo ormai scaduto il termine del trattenimento. Quanto alle spese, il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 d.P.R. n. 115/2002: la Corte esclude la regolazione delle spese e ne demanda la liquidazione al giudice del merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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