Silenzio del Comune sull’esposto e decadenza dall’impugnazione del titolo (TAR Liguria n. 123 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, il ricorrente non può utilizzare lo strumento dell’actio contra silentium per contestare nel merito un titolo abilitativo che avrebbe dovuto impugnare nel termine decadenziale. Qualora l’interessato abbia piena conoscenza del provvedimento autorizzativo, la contestazione dell’ampiezza della superficie assentita e delle prescrizioni in esso contenute deve essere proposta con l’impugnazione tempestiva dell’atto, non con la denuncia dell’inerzia successiva. L’obbligo di provvedere ex art. 2 della legge n. 241/1990 sussiste, invece, quando l’amministrazione non abbia fornito alcun riscontro ai profili dell’esposto non coperti dal titolo e non abbia svolto le relative verifiche. In tal caso il giudice ordina all’ente di pronunciarsi con determinazione espressa e motivata, nominando il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento, senza poter vagliare la fondatezza della pretesa ove siano necessari adempimenti istruttori di competenza dell’amministrazione.
Il Fatto
Due esercenti di ristorazione, attivi nella medesima area portuale, hanno presentato al Comune un esposto con cui denunciavano presunte violazioni commesse da una società concorrente nell’occupazione dello spazio pubblico antistante il proprio locale. Le doglianze riguardavano l’ampiezza della superficie occupata, la presenza di una pedana in legno, l’utilizzo delle porzioni laterali del manufatto, l’altezza degli ombrelloni e la regolarità di alcuni componenti dell’allestimento esterno.
Ritenendo che l’ente fosse rimasto inerte, gli esponenti hanno proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna del Comune a provvedere, con nomina di un commissario ad acta. Si sono costituiti sia l’ente locale, eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’azione, sia la controinteressata, opponendo l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto ricostruito il rapporto tra l’esposto e l’attività amministrativa già svolta. Il Comune aveva rilasciato alla controinteressata l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e, a seguito di un sopralluogo della Polizia Locale, aveva elevato un verbale di infrazione per occupazione eccedente lo spazio assentito, irrogando la sanzione pecuniaria e quella accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
Su questa base il Collegio ha dichiarato parzialmente inammissibile il ricorso. Per contestare l’ampiezza della superficie autorizzata e la legittimità della pedana, le ricorrenti avrebbero dovuto gravare il titolo abilitativo entro il termine di sessanta giorni dal momento in cui ne avevano piena conoscenza. Diversamente opinando, si sarebbe verificata la violazione del termine decadenziale di impugnazione, posto a presidio della stabilità dell’azione pubblica e della certezza dei rapporti giuridici, non eludibile attraverso il ricorso contro il silenzio.
Il Tribunale ha inoltre escluso la configurabilità del silenzio in relazione al posizionamento di tavoli e sedie sulle porzioni laterali della pedana, poiché l’amministrazione era già intervenuta con l’accertamento e la sanzione. È venuta meno, sotto tale profilo, la condizione dell’azione. Le ricorrenti, in caso di condotte reiterate, potranno presentare una nuova segnalazione, suscettibile di ulteriori misure sanzionatorie, fino alla sospensione o alla decadenza del titolo.
Respinta l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso è stato accolto nel merito limitatamente ai profili dell’altezza degli ombrelloni e della regolarità dei componenti dell’allestimento esterno. Su tali punti il Comune non aveva fornito alcun riscontro, né risultava che la Polizia Locale avesse effettuato verifiche, in violazione dell’obbligo di provvedere sull’istanza di controllo e repressione delle infrazioni in materia di occupazione del suolo pubblico. Il giudice non ha però potuto vagliare la fondatezza della pretesa, perché necessari adempimenti istruttori devono essere compiuti dall’amministrazione.
Il Comune deve pertanto pronunciarsi con determinazione espressa e motivata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio Concessioni Stradali della Provincia della Spezia, con facoltà di delega, che provvederà entro l’ulteriore termine di quaranta giorni. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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