Rifugiato politico esonerato dal certificato penale del Paese di origine (TAR Marche n. 72 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 legge n. 91 del 1992, il richiedente riconosciuto rifugiato politico è esonerato dalla produzione del certificato penale e dell’atto di nascita formati nello Stato di origine. L’impossibilità di reperire la documentazione estera, conseguente al fondato timore di persecuzione che ha giustificato la protezione internazionale, consente la sostituzione degli atti originali con un’autocertificazione. La declaratoria di inammissibilità fondata sulla mancata allegazione del certificato penale estero è pertanto illegittima e va annullata, dovendo l’Amministrazione riprovvedere sull’istanza.
Il Fatto
La Prefettura di Macerata ha dichiarato inammissibile l’istanza con cui un cittadino afghano aveva chiesto la concessione della cittadinanza italiana. Il provvedimento si fondava sulla mancata allegazione della certificazione comprovante i requisiti di legge, carenza già contestata con un preavviso di inammissibilità rimasto senza riscontro documentale.
Il ricorrente, titolare di protezione internazionale, ha impugnato la declaratoria davanti al TAR Marche. Ha dedotto la violazione dell’art. 4 d.P.R. n. 572 del 1993, dell’art. 1 d.P.R. n. 362 del 1994 e dell’art. 3 legge n. 241 del 1990, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. L’Amministrazione aveva preteso un certificato penale non previsto dall’ordinamento afghano e aveva ritenuto inidonea la dichiarazione consolare dell’Ambasciata italiana a Kabul attestante l’assenza di precedenti penali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 1 d.P.R. n. 362 del 1994 impone che le certificazioni siano rilasciate dagli Stati esteri di origine in forma autentica e legalizzate dalla rappresentanza diplomatica italiana o apostillate. A norma dell’art. 2, comma 3, d.P.R. n. 362 del 1994, l’istanza priva dei documenti richiesti o non regolarizzata su invito dell’Amministrazione è dichiarata inammissibile.
Il Tribunale rileva però che le deroghe fondate su specifiche convenzioni tra il Ministero degli Esteri e lo Stato estero non operano nel caso dell’Afghanistan. Richiama quindi la circolare K 60.1 del Ministero dell’Interno, che esonera dall’esibizione degli atti esteri originali gli stranieri riconosciuti rifugiati politici dal Governo italiano.
Tale interpretazione di favore viene giudicata coerente con il d.lgs. n. 251/2007, che riconosce lo status di rifugiato a chi non può fare rientro nel Paese di cittadinanza per il fondato timore di persecuzione. Da ciò consegue l’impossibilità di reperire la documentazione originale e la facoltà di sostituirla con un atto notorio.
Nel caso concreto il ricorrente è titolare di permesso di soggiorno per protezione internazionale. Gli atti contengono una dichiarazione consolare dalla quale risulta che le autorità afghane avevano confermato l’assenza di precedenti penali, e una successiva comunicazione dell’Ambasciata che invitava a rivolgersi alla rappresentanza afghana a Roma per la legalizzazione presso la Prefettura. Il Collegio reputa tale opzione non percorribile, perché le deroghe presuppongono convenzioni inesistenti nel caso di specie e l’adempimento si sarebbe rivelato ultroneo.
Il motivo ostativo opposto dall’Amministrazione non è dunque condivisibile, anche in ragione della necessità di garantire una tutela effettiva dei diritti umani fondamentali dei rifugiati. L’Amministrazione dovrà riprovvedere consentendo la sostituzione degli atti originali con l’autocertificazione. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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