La sentenza di condanna è fatto nuovo che legittima la richiesta cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 32852 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di una sentenza di condanna costituisce, di per sé, un fatto nuovo idoneo a legittimare l’emissione di una misura coercitiva personale, non ostando in via generale un precedente giudicato cautelare. L’effetto preclusivo del giudicato cautelare è determinato soltanto da un provvedimento decisorio in relazione al quale siano stati esauriti i mezzi di impugnazione previsti, e non anche nell’ipotesi della mancata attivazione degli strumenti processuali di controllo. Il rigetto della richiesta cautelare per scadenza del termine massimo derivante dalla retrodatazione, non impugnato dal pubblico ministero, non integra un provvedimento decisorio e non preclude una nuova richiesta. In mancanza di un effettivo giudicato cautelare il giudice non può limitarsi a richiamare un provvedimento di diniego, ma deve rivalutare l’intero quadro cautelare.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, in sede di riesame, aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti dell’indagato per alcuni capi in materia di stupefacenti, ma l’aveva annullata quanto ad altri capi, tra cui quello di associazione finalizzata di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale aveva ritenuto che fosse preclusa al pubblico ministero una nuova richiesta cautelare, essendosi formato un giudicato cautelare sul diniego opposto dal Giudice per le indagini preliminari con ordinanza non impugnata, a causa della scadenza del termine massimo per effetto della retrodatazione.
Secondo il Tribunale il sopravvenuto elemento di novità, costituito dalla condanna dell’indagato per i medesimi fatti, non superava quella preclusione, in assenza di elementi concreti e individualizzati dimostrativi del pericolo di fuga. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e muove dalla premessa giuridica erronea posta dal Tribunale del riesame, secondo cui la sopravvenuta condanna non sarebbe qualificabile come elemento di novità idoneo a consentire all’accusa di rinnovare la richiesta non accolta. Sul punto la Corte richiama un principio consolidato: la pronuncia di una sentenza di condanna è, di per sé, fatto nuovo che legittima l’emissione di una misura coercitiva personale, non ostando in via generale un precedente giudicato cautelare.
Il Collegio precisa però il confine della regola. L’effetto preclusivo del giudicato cautelare deriva soltanto da un provvedimento decisorio rispetto al quale siano stati esauriti i mezzi di impugnazione previsti, e non anche dall’ipotesi di mancata attivazione degli strumenti processuali di controllo. Nel caso concreto la richiesta era stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari con ordinanza non impugnata dal pubblico ministero, in ragione della scadenza del termine massimo derivante dalla retrodatazione: provvedimento non qualificabile come decisorio, mancando i presupposti indicati dalle Sezioni Unite Testini. Il pubblico ministero poteva dunque legittimamente avanzare una nuova richiesta.
La Corte censura poi il metodo seguito dal Tribunale sul tema dei termini di custodia cautelare. In mancanza di un effettivo giudicato cautelare, il giudice non avrebbe potuto limitarsi a richiamare il provvedimento di diniego, ma avrebbe dovuto rivalutare l’intero quadro cautelare, dando conto della sussistenza o meno dei presupposti per la retrodatazione e dell’effettiva decorrenza di un termine di fase. A tal fine avrebbe dovuto considerare che, ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il computo va effettuato con riguardo all’intera durata della custodia sofferta, anche se relativa a fasi non omogenee, secondo il principio delle Sezioni Unite Mazzitelli, e che la regola della retrodatazione opera anche quando, nello stesso procedimento, a un’ordinanza emessa in indagini preliminari segua una seconda ordinanza per fatti connessi in fase dibattimentale.
Il Tribunale, inoltre, ha erroneamente escluso che la nuova condanna potesse costituire elemento sopravvenuto e ha omesso di verificare se dalle motivazioni della sentenza di condanna emergessero elementi concreti e individualizzati per ritenere sussistenti i requisiti della misura, anche con riferimento al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale vale la presunzione di pericolosità che impone la custodia in carcere. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 310, comma 2, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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