Rinnovo permesso di soggiorno e insufficienza reddituale protratta (TAR Lombardia n. 1751 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è legittimamente motivato quando il cittadino straniero non documenti redditi superiori al parametro di sufficienza reddituale costituito dall’importo annuo dell’assegno sociale e non abbia presentato alcuna dichiarazione dei redditi. L’insufficienza reddituale, ove protratta per più anni e suffragata da elementi che ragionevolmente mettono in dubbio la veridicità dei rapporti di lavoro dichiarati, è elemento di per sé idoneo a legittimare il diniego. La capacità dello straniero di far fronte autonomamente al proprio sostentamento costituisce presupposto ineludibile del legittimo soggiorno e attiene alla sostenibilità dell’ingresso nella comunità nazionale. La legittimità del provvedimento si valuta con riferimento alle circostanze conosciute dall’amministrazione alla data della sua adozione, mentre i fatti successivi non operano quali elementi sopravvenuti ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino tunisino titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presenta istanza di rinnovo del titolo. Dopo il preavviso di rigetto, con le osservazioni dell’interessato, il Questore di Milano adotta il provvedimento di diniego fondato sull’insussistenza dei requisiti minimi di reddito, sull’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e sul difetto dei presupposti per un permesso per attesa occupazione.
Il ricorrente impugna il decreto davanti al TAR Lombardia deducendo violazione del d.lgs. n. 286/1998 e del d.P.R. n. 394/1999, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà. Nella fase cautelare il Tribunale respinge la domanda di sospensione con ordinanza n. 43 del 2020. In vista del merito l’amministrazione rappresenta che la situazione reddituale e contributiva del ricorrente è rimasta invariata e che lo stesso non risulta titolare di alcun rapporto di lavoro in essere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma l’infondatezza del ricorso, già anticipata in sede cautelare. Il provvedimento impugnato ha valutato la cessazione del rapporto di lavoro instaurato nel dicembre 2015 e concluso nel marzo 2016, nonché la percezione, dall’anno 2013, di un reddito imponibile discontinuo e sempre insufficiente rispetto ai parametri dell’assegno sociale, in assenza di dichiarazione dei redditi.
Da ciò il Tribunale desume il difetto delle risorse lecite necessarie al sostentamento e all’inserimento socio-lavorativo, circostanza idonea a escludere il rinnovo. Richiamando la giurisprudenza costante della Sezione (5.4.2022, n. 759; 9.2.2022, n. 300), il Collegio afferma che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, il diniego è adeguatamente motivato in relazione all’omessa documentazione di redditi superiori al parametro normativo di sufficienza reddituale.
La Sezione sottolinea che l’insufficienza reddituale, a maggior ragione se protratta per molti anni, quando suffragata da elementi che ragionevolmente mettono in dubbio la veridicità dei rapporti di lavoro dichiarati, legittima di per sé il diniego. La capacità dello straniero di far fronte autonomamente al proprio sostentamento è presupposto ineludibile del legittimo soggiorno, come affermato anche dal T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, 16 luglio 2021, n. 120.
Il Tribunale aderisce poi all’orientamento secondo cui il rigetto va valutato sulla base delle circostanze conosciute dall’amministrazione al momento dell’adozione, mentre le circostanze successive non operano quali elementi sopravvenuti ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. L’amministrazione ha peraltro confermato l’invarianza della situazione reddituale e l’assenza di rapporti di lavoro in essere.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono compensate e la reiezione giustifica la conferma del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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