Rigetto suddivisione in sottozone PRG con motivazione rafforzata da affidamento qualificato (TAR Puglia n. 241 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo per errori o irrazionalità manifeste. Tale regola subisce deroga quando il privato sia titolare di un affidamento qualificato a una specifica destinazione del suolo: in tal caso l’ente deve adottare una motivazione rafforzata, che espliciti le ragioni di pubblico interesse idonee a superare i pregressi e qualificati rapporti instaurati. È illegittimo il provvedimento consiliare che, senza tale motivazione, si limiti a rinviare le determinazioni al redigendo strumento urbanistico generale, procrastinando sine die la decisione e imponendo un non consentito stallo procedimentale. Il divieto di sindacato su poteri non ancora esercitati, posto dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., impedisce invece il riconoscimento del bene della vita e giustifica il rigetto della domanda risarcitoria.
Il Fatto
La società ricorrente presentava nel dicembre 2017 un progetto preliminare per la realizzazione di una struttura commerciale in un’area di Taranto disciplinata dal vigente P.R.G. come zona C8, destinata a sedi di uffici direzionali e grandi attrezzature commerciali. La proposta veniva accolta dalla Giunta municipale con delibera n. 270/18, che la riteneva coerente con la programmazione urbanistica commerciale perseguita dall’ente. Seguiva l’interlocuzione con il Consiglio comunale, che con deliberazione n. 115 del 19.12.2022 rigettava la proposta di suddivisione della “Sottozona 32” in sub-comparti di intervento, rinviando ogni determinazione al redigendo P.U.G.
La società impugnava così il diniego davanti al TAR Puglia, chiedendo l’annullamento dell’atto e il risarcimento del danno. Il Comune di Taranto non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’area: il vigente P.R.G., dichiarato adeguato alla legge regionale n. 56/1980, tipizza la quasi totalità dell’area come zona C8, con una ampia gamma di destinazioni che ricomprende sedi e punti di vendita di grandi organizzazioni commerciali e attività commerciali in genere. Su tale base, il progetto della ricorrente era stato riconosciuto coerente dalla Giunta municipale.
Il Tribunale richiama la regola per cui le scelte di pianificazione sono espressione di discrezionalità ampia, sindacabile solo per errori o irrazionalità manifeste. Rileva però che tale regola viene derogata in presenza di un affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo, richiamando sul punto TAR Milano, IV, 5.12.2023, n. 2951, TAR Trieste, I, 5.7.2022, n. 307 e TAR Brescia, II, 10.3.2022, n. 238. In tale ipotesi incombe sull’ente una motivazione rafforzata, diretta a evidenziare le ragioni di pubblico interesse che inducono a pretermettere i pregressi rapporti con il privato.
Nel caso concreto, l’atto impugnato non reca alcuna traccia di siffatta motivazione, tanto più necessaria perché la proposta era stata approvata dalla Giunta come coerente con la programmazione commerciale dell’ente. Il Consiglio comunale si è invece limitato ad affermare la necessità di rinviare le determinazioni al redigendo P.U.G., adottando un provvedimento di natura soprassessoria e interinale.
Da qui il duplice rilievo del Collegio: l’amministrazione ha omesso di motivare in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a disattendere il contrario divisamento della Giunta e ha procrastinato sine die la propria determinazione, rimettendola a una tempistica dai contorni vaghi e indeterminati. L’atto è pertanto illegittimo per deficit motivazionale e per imposizione di uno stallo procedimentale non consentito.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale la rigetta: in virtù del divieto di sindacato su poteri non ancora esercitati ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm., il giudizio non riconosce il bene della vita ambito dalla ricorrente, ma fa salvo il successivo riesercizio dell’azione amministrativa, vincolata all’effetto conformativo della pronuncia, ossia a una motivazione rafforzata e all’indicazione di una tempistica certa. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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