Ottemperanza al decreto ex legge Pinto e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 242 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto emesso dalla Corte d’appello ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da valore ed efficacia di cosa giudicata quando non sia stato impugnato con ricorso per Cassazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. Decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine fissato. Il commissario ad acta nominato per il caso di infruttuoso decorso del termine non ha diritto a compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Il Fatto
Con decreto n. 40/19 la Corte d’appello di Lecce, in accoglimento del ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme liquidate, oltre alle spese del procedimento, con distrazione in favore del difensore.
Il decreto, ritualmente notificato, non era stato eseguito dall’amministrazione. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento. Il Ministero si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto verificato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da valore ed efficacia di cosa giudicata: esso è stato notificato al Ministero della Giustizia e non è stato impugnato con ricorso per Cassazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.
Il TAR ha poi esaminato il presupposto specifico dell’ottemperanza in materia. I ricorrenti hanno inviato la dichiarazione richiesta dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.
Ha quindi rilevato che, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, era decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento fosse stato eseguito. Da ciò l’accertamento dell’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme indicate se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Il collegio ha fissato il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per l’adempimento. Per il caso di infruttuoso decorso del termine ha nominato commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione.
Quanto al compenso, il TAR ha escluso che sia dovuto un importo specifico al commissario, in base al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Le spese sono state poste secondo soccombenza, comprensive delle spese vive sostenute dopo l’emissione del decreto per il giudizio di ottemperanza, con richiamo a Cons. Stato n. 3484/2021, Cons. Stato n. 1498/2017 e TAR Campania n. 153/2022, il tutto con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.