Ottemperanza al decreto Pinto obbligo del Ministero e commissario ad acta (TAR Puglia n. 244 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che liquida l’equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di giudicato quando non sia stato impugnato con ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. Decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione attestante la mancata riscossione, prevista dall’art. 5-sexies, comma 7, del d.l. n. 269/2003, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al decreto e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta. Al commissario non spetta alcun compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con decreto emesso il 5.11.2018 e depositato il 13.11.2018, accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme indicate in atti, oltre le spese del procedimento con distrazione in favore del difensore.

Il decreto veniva ritualmente notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non essendo stato proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ.

Il giudice amministrativo esamina poi il presupposto specifico dell’ottemperanza in materia di equa riparazione. Il ricorrente aveva inviato la dichiarazione prevista dall’art. 5-sexies del d.l. n. 269/2003, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.

Il Collegio rileva che è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento sia stato eseguito, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7. Nel merito, dunque, va sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Per l’adempimento il TAR fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Nomina inoltre, sin d’ora, quale commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Al commissario non è dovuto compenso, in applicazione dell’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.

Sulle spese, il Collegio liquida in favore del ricorrente € 300 per onorario, oltre accessori e rimborso delle spese vive successive al decreto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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