Blocco stipendiale e assegno funzionale: nessun computo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 6 del 03.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il blocco degli incrementi stipendiali disposto dall’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78/2010 opera anche sul piano previdenziale: la retribuzione utile al calcolo della pensione è quella effettivamente percepita e assoggettata a contribuzione, senza gli automatismi e le progressioni sospesi nel quadriennio. La quota di retribuzione che il dipendente avrebbe conseguito in assenza del blocco costituisce una retribuzione virtuale irrilevante ai fini pensionistici, perché non spettante né percepita. Non sussiste disparità di trattamento rispetto al personale rimasto in servizio, poiché l’incidenza del fluire del tempo differenzia situazioni non comparabili. La materia appartiene alla giurisdizione contabile quando la domanda investe la misura della pensione e non la retribuzione in servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, brigadiere capo in congedo dell’Arma dei Carabinieri e titolare di pensione dal 1° novembre 2014, ha chiesto nel gennaio 2021 l’attribuzione del terzo assegno funzionale maturato nel quadriennio 2011-2014. Il Centro Nazionale Amministrativo ha respinto l’istanza con atto del 24 marzo 2021.

Il ricorrente ha impugnato quel diniego davanti alla Corte dei conti, lamentando la disparità di trattamento economico rispetto al personale rimasto in servizio, per effetto dell’applicazione dell’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78/2010. L’Amministrazione ha eccepito l’irritualità della notifica e il difetto di giurisdizione, chiedendo nel merito il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità. L’art. 42 c.g.c. rinvia al codice di procedura civile e quindi all’art. 144 c.p.c. e all’art. 11 del r.d. n. 1611/1933, che rende l’Avvocatura dello Stato domiciliataria ex lege. La notifica eseguita direttamente all’Amministrazione non è inesistente né irregolare, ma nulla e sanabile con la costituzione. Nel caso concreto la costituzione e le difese della resistente hanno sanato il vizio.

Nel respingere l’eccezione di difetto di giurisdizione, il giudice rileva che la domanda investe l’aggiornamento del trattamento pensionistico e non la retribuzione in servizio. Rientra quindi nella materia delle “pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato” e radica la giurisdizione contabile ai sensi degli artt. 13, comma 9, e 62, comma 1, del r.d. n. 1214/1934, in linea con Cass. Sez. Un. n. 18573 del 2016.

Nel merito il ricorso è infondato. La Corte richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 200/2018 e n. 167/2020, che hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010. Il blocco non è una mera sospensione degli scatti, ma realizza un’economia di spesa con effetto definitivo sui miglioramenti maturati.

Il Giudice delle leggi ha chiarito che la retribuzione calcolata con il criterio limitativo è anche la base di calcolo della contribuzione ed è quella rilevante ai fini pensionistici. Il differenziale rispetto alla retribuzione che sarebbe stata percepita è retribuzione virtuale non rilevante, perché non spettante né percepita. La Corte costituzionale ha inoltre precisato che spetta al legislatore prevedere eventuali riliquidazioni e che la diversa posizione del personale cessato rispetto a quello in servizio si giustifica per l’incidenza del fluire del tempo.

La Corte esclude, infine, che rilevi la natura automatica o di carriera della progressione e rileva che il ricorrente ha comunque beneficiato, ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 78/2010 e dell’art. 1 del d.l. n. 27/2011, delle misure perequative costituite dagli assegni una tantum per gli anni 2011-2014. Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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