Identificazione del prenditore dell’assegno e concorso di colpa del mittente (Cass. civ. Sez. I n. 19404 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La banca negoziatrice di un assegno munito di clausola di non trasferibilità, chiamata a rispondere del pagamento effettuato a persona diversa dal legittimo prenditore, è ammessa a provare l’adempimento con la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, cod. civ. L’identificazione del portatore del titolo mediante il riscontro di un solo documento d’identità personale integra tale diligenza, non essendo imposti ulteriori accertamenti dalla legge, dalla normativa antiriciclaggio né dagli standards valutativi di matrice sociale. La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché non trasferibile, costituisce invece condotta idonea a fondare il concorso di colpa del mittente ex art. 1227, comma 1, cod. civ., in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato.

Il Fatto

Una compagnia assicurativa citò in giudizio un istituto di credito davanti al Tribunale di Siena per ottenere il risarcimento della somma portata da un assegno di traenza emesso all’ordine di una beneficiaria e negoziato dalla banca convenuta pagandolo a persona diversa dalla legittima prenditrice.

Il tribunale respinse la domanda. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 12 marzo 2021, la accolse, ritenendo la banca responsabile per non aver provato la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, cod. civ. ed escludendo il concorso di colpa della danneggiata per l’invio del titolo tramite posta ordinaria. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933, che fa rispondere del pagamento chi paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso. Richiamando le Sezioni Unite n. 12477 e n. 12478 del 2018, il Collegio ribadisce che la norma si applica anche all’assegno di traenza, che l’espressione “colui che paga” comprende la banca negoziatrice e che la sua responsabilità ha natura contrattuale.

La banca è quindi ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, avendo assolto all’obbligazione con la diligenza qualificata dalla propria qualità di operatore professionale, rilevando anche la colpa lieve. Il percorso risale a Sezioni Unite n. 14712 del 2007, che avevano qualificato la fattispecie come responsabilità da contatto sociale, incompatibile con un tratto oggettivo.

Il giudice di appello aveva reputato insufficiente, ai fini liberatori, la prova dell’identificazione del prenditore mediante esibizione della carta d’identità e del tesserino del codice fiscale, secondo criteri desunti da una circolare dell’Associazione Bancaria Italiana. Il Collegio censura questa impostazione: la carta d’identità è il fondamentale strumento di identificazione personale e la banca non è tenuta ad attività ulteriori non previste dalla legge, come conferma la normativa antiriciclaggio.

La Corte richiama la propria giurisprudenza sul punto, in particolare la sentenza n. 34107 del 2019, secondo cui il giudizio di diligenza è attività di interpretazione della norma, censurabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e la successiva conformazione. La raccomandazione della circolare ABI di richiedere due documenti non ha portata precettiva, perché una regola prudenziale siffatta non si rinviene nell’ordinamento né negli standards sociali.

Il secondo motivo è parimenti accolto: la spedizione del titolo per posta ordinaria espone il mittente a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza ed è antecedente necessario dell’evento dannoso, secondo Sezioni Unite n. 9769 del 2020. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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