Sindacato non è organismo pubblico per prova presenza straniero (TAR Lombardia n. 18 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della emersione del lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020, la presenza dello straniero in Italia prima dell’8 marzo 2020 deve risultare da rilievi fotodattiloscopici, da dichiarazione di presenza o da attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. Il sindacato è associazione privata non riconosciuta, che svolge la funzione privata di tutelare gli interessi dei lavoratori iscritti; la rilevanza sociale della funzione e il riconoscimento costituzionale non ne mutano la natura. Esso non rientra nella nozione di organismo pubblico, quale definita dall’art. 5, comma 2, d.m. 27.5.2020, che richiede lo svolgimento istituzionale o per delega di una funzione pubblica o di un servizio pubblico. La documentazione consolare che attesti la presenza dello straniero in data eccessivamente risalente rispetto all’8 marzo 2020 non è idonea, da sola, a integrare il requisito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Prefettura di Brescia l’emersione del proprio rapporto di lavoro irregolare, presentata da un’azienda agricola ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020. L’amministrazione ha respinto l’istanza per mancata prova della presenza in Italia in data anteriore all’8 marzo 2020.
A sostegno della domanda il ricorrente aveva prodotto un’attestazione del consolato del Marocco, che lo dichiarava immatricolato in data 16.4.2016. Con preavviso di rigetto la Prefettura aveva contestato l’eccessiva risalenza del documento, richiedendo documentazione anteriore al 1° gennaio 2018. Il ricorrente aveva allora integrato l’istanza con la copia del modulo di adesione a un sindacato in data 18.1.2020. Il provvedimento finale ha respinto la domanda per entrambe le ragioni, ritenendo il documento sindacale inidoneo perché non proveniente da un organismo pubblico. Il ricorso è stato proposto davanti al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto la prima censura, relativa alla ritenuta inidoneità dell’attestazione consolare per risalenza nel tempo. La norma, come integrata dall’art. 5, comma 1, d.m. 27.5.2020, non fissa un momento iniziale della prova, ma richiede che lo straniero abbia soggiornato in Italia prima dell’8 marzo 2020, locuzione che implica una continuità della dimora.
Il Collegio richiama la circolare ministeriale n. 4623 del 17.11.2020, che esige il supporto di altra documentazione per i documenti risalenti, e la giurisprudenza che ne ha confermato la coerenza con la ratio legis: Cons. Stato, sez. III, n. 4371 del 2024 e la propria sentenza n. 388 del 2023. Un’attestazione che colloca la presenza quasi quattro anni prima della data limite lascia un intervallo opaco, incompatibile con l’esigenza di ricostruire il recente passato dello straniero. La censura è quindi infondata.
Passando alla seconda censura, il Tribunale ricostruisce la nozione di organismo pubblico. L’art. 5, comma 2, d.m. 27.5.2020 vi ricomprende i soggetti, pubblici o privati, che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione pubblica o un servizio pubblico.
Il Collegio richiama l’interpretazione resa sull’analoga previsione dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 109/2012: il parere Cons. Stato, sez. I, n. 1275 del 2015, la Cons. Stato, sez. III, n. 3750 del 2020 e, con specifico riguardo al sindacato, la Cons. Stato, sez. III, n. 1614 del 2016, che ha escluso la qualifica per l’associazione sindacale. Il sindacato è associazione privata non riconosciuta, la cui funzione di tutela degli interessi degli iscritti resta privata anche quando la si voglia socialmente rilevante. La conclusione è coerente con la ratio di affidabilità della documentazione, ribadita dalle pronunce di questa Sezione n. 524 del 2023 e n. 27 del 2024: le procedure di iscrizione sindacale sono libere e informali e non offrono certezze formali.
Il Tribunale rileva inoltre che la norma esige la data certa della documentazione. Nel caso concreto, la tessera sindacale prodotta non reca elementi che ne comprovino l’anteriorità all’8 marzo 2020. Quanto alla scheda della Caritas, la stessa non proviene da un organismo pubblico ed è priva di data certa; irrilevante è anche il trasferimento di denaro mai valorizzato dal ricorrente. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese e conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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