Rimborso spese legali al militare assolto solo se il fatto è legato (TAR Puglia n. 434 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18 del d.l. n. 67/1997 in favore del dipendente pubblico assolto in sede penale con formula piena presuppone la prova di un nesso di immedesimazione organica tra il fatto contestato e l’espletamento del servizio o l’assolvimento degli obblighi istituzionali. Non è sufficiente un rapporto di mera occasionalità tra l’addebito e la funzione, dovendosi accertare che il dipendente abbia agito in nome, per conto e nell’interesse dell’amministrazione, in un rapporto di strumentalità necessaria tra condotta e dovere d’ufficio. Il beneficio è inoltre escluso in presenza di un conflitto di interessi con l’amministrazione, desumibile dall’irrogazione di una sanzione disciplinare per la medesima condotta, ancorché priva di rilievo penale. Il parere reso dall’Avvocatura dello Stato costituisce atto di consulenza non vincolante, che l’amministrazione può recepire e fare proprio senza alcuna invasione di competenza.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato scelto in servizio presso l’Arma dei Carabinieri, era sottoposto a procedimento penale per disobbedienza pluriaggravata, per aver omesso di eseguire l’ordine di un superiore gerarchico volto a coadiuvarlo in un servizio di pattuglia appiedata. Il Tribunale militare di Napoli lo assolveva perché il fatto non sussiste e la decisione era confermata in appello, divenendo irrevocabile.

Con istanza del 9 settembre 2017 il militare chiedeva al Ministero della Difesa il rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997. L’amministrazione respingeva la richiesta, recependo il parere sfavorevole dell’Avvocatura Generale dello Stato, sul rilievo che il comportamento tenuto non era inerente all’espletamento delle funzioni istituzionali e che era stata irrogata una sanzione disciplinare. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Quanto al primo profilo, il TAR ritiene che l’amministrazione abbia legittimamente recepito e fatto proprio il parere dell’Avvocatura, organo istituzionalmente deputato alla consulenza delle amministrazioni statali. Si tratta di un parere non obbligatorio e non vincolante, sicché la sua acquisizione non determina alcuna invasione di competenza, a differenza di quanto vale per il giudizio di congruità delle somme.

Nel merito, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui il diniego è legittimo quando il fatto contestato sia meramente occasionale e non legato inscindibilmente all’esercizio della funzione pubblica, mancando in tal caso il nesso di immedesimazione organica. Il riconoscimento del rimborso esige, in via generale, l’assoluzione con formula piena, la sussistenza del nesso tra fatti addebitati e servizio e l’assenza di un conflitto di interessi con l’amministrazione.

Il Collegio chiarisce che non basta un rapporto di occasionalità tra fatto e servizio: occorre che il dipendente abbia agito nell’interesse dell’amministrazione, in un rapporto di strumentalità necessaria. Diversamente, si riconoscerebbe il rimborso in tutti i casi di reato proprio, cioè di reato che presuppone la qualità di pubblico dipendente, come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

Nel caso concreto manca il presupposto oggettivo: la condotta è stata refrattaria, consistita nell’ostruzionismo opposto all’invito del superiore e in espressioni proferite con toni non contenuti. A ciò si aggiunge un chiaro conflitto di interessi, confermato dalla sanzione disciplinare del richiamo per la medesima imputazione. Per il TAR va valorizzato non tanto il fatto storico in sé, quanto il relativo risvolto disciplinare.

Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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