Requisiti strutturali in gara rilevano come condizioni di partecipazione (Cons. Stato n. 9539 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
I requisiti minimi delle prestazioni o del bene previsti dalla lex specialis di gara costituiscono condizioni di partecipazione alla procedura selettiva e non semplici elementi di valutazione dell’offerta tecnica. La loro mancanza legittima l’esclusione, perché determina l’indeterminatezza dell’accordo necessario alla stipula del contratto. Tali requisiti devono sussistere ininterrottamente dalla presentazione della domanda sino alla fase di esecuzione, senza possibilità di comprova successiva all’aggiudicazione. La stazione appaltante può anticipare alla fase di scelta del contraente le verifiche di idoneità dei luoghi, senza che ciò integri violazione della par condicio quando la verifica sia estesa a tutti i concorrenti.

Il Fatto

Alcune società hanno partecipato alla gara bandita per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis d. lgs. n. 285/1992, nell’ambito territoriale della Provincia di Modena. Una concorrente è stata esclusa dalla gara; essa ha impugnato il provvedimento di esclusione davanti al TAR Emilia Romagna, contestando anche la mancata esclusione del raggruppamento controinteressato.

Il TAR, con la sentenza n. 323/2024, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto il ricorso principale, dichiarando parimenti in parte improcedibili e in parte inammissibili i motivi aggiunti, con condanna alle spese. La concorrente ha proposto appello, deducendo violazione degli artt. 83 e 89 d. lgs. n. 50/2016, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e del d.P.R. n. 151/2011, oltre a eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il primo gruppo di censure riguarda l’anticipazione, in sede di gara, di un requisito relativo al rispetto della normativa antincendio da parte della società ausiliaria, che l’appellante riteneva rilevante solo in fase esecutiva, e la supposta incompetenza dell’organo deputato alla verifica. Il Collegio richiama il proprio orientamento, secondo cui le caratteristiche indefettibili delle prestazioni previste dalla lex specialis costituiscono condizione di partecipazione, e le difformità dell’offerta che rivelano l’inadeguatezza del progetto legittimano l’esclusione e non la mera penalizzazione del punteggio (Sez. V n. 10577 del 2022, con i precedenti ivi richiamati).

La Sezione aggiunge che sarebbe illogico e contrario al principio di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. imporre alla stazione appaltante di valutare offerte palesemente irrituali in attesa delle verifiche successive all’aggiudicazione. Perciò risponde a esigenze di buona amministrazione aver anticipato alla fase di scelta del contraente la verifica sull’idoneità del luogo destinato alla custodia dei veicoli. Quanto all’organo, risulta dal verbale che la verifica è stata condotta dal RUP, funzionalmente competente, con l’ausilio di un gruppo di supporto tecnico ai sensi dell’art. 31, comma 7, d. lgs. n. 50/2016; la verifica è stata estesa anche all’altro raggruppamento partecipante, il che esclude la lamentata disparità di trattamento.

Il secondo motivo concerne il possesso del requisito antincendio. Il disciplinare richiedeva un’area a depositeria con superficie non inferiore a 500 mq, recintata e illuminata, idonea al parcheggio di almeno 50 autoveicoli. L’appellante sostiene che la normativa antincendio non si applichi alla depositeria, poiché il titolo di detenzione dei veicoli è un provvedimento dell’autorità giudiziaria e non un contratto. La censura è infondata: ciò che rileva è che nel locale stazionino autoveicoli, indipendentemente dal titolo giuridico, perché il rischio che la normativa mira a prevenire sussiste in ogni caso.

Dalla documentazione emergeva che l’area messa a disposizione dall’ausiliaria era autorizzata, ai fini del d.P.R. n. 151/2011, a ospitare al massimo 22 veicoli e non 50. L’esclusione è dunque corretta, avendo l’offerta messo a disposizione un locale non idoneo al ricovero del numero richiesto di autoveicoli.

Il terzo gruppo di censure investe la disparità di trattamento rispetto all’altro operatore. Il motivo è infondato: la censura rilevava solo per l’interesse strumentale alla riedizione della gara, e la sua attualità sorge unicamente dopo l’aggiudicazione. Poiché l’appalto non era ancora aggiudicato, correttamente il TAR l’ha dichiarata inammissibile per carenza di interesse, non essendo l’atto immediatamente lesivo. L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *