Rinegoziazione contrattuale come attività privatistica esclusa dal rito sul silenzio (Cons. Stato n. 981 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rinegoziazione del contratto pubblico per sopravvenute circostanze straordinarie ed imprevedibili attiene alla fase di esecuzione del rapporto e costituisce attività privatistica, non provvedimentale. Ne consegue che l’amministrazione non è titolare di alcun obbligo di provvedere e che la relativa pretesa non è azionabile con il rito avverso il silenzio di cui all’art. 117 c.p.a.. Il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale ex art. 9 del d.lgs. n. 36 del 2023 non ha applicazione retroattiva e non opera per i contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore del nuovo codice. La proposizione di un’istanza di composizione transattiva di una lite pendente non integra gli estremi di un procedimento amministrativo, con la conseguenza che nessun silenzio inadempimento può maturare sulla stessa.
Il Fatto
Una società concessionaria del servizio di distribuzione automatica di bevande e prodotti alimentari all’interno di una struttura ospedaliera romana ha chiesto all’azienda sanitaria l’applicazione di un piano di riequilibrio contrattuale, deducendo un calo del fatturato dovuto a circostanze straordinarie ed imprevedibili.
Avverso il silenzio serbato su tale istanza la società ha proposto ricorso al TAR Lazio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, qualificando l’istanza come proposta di riconduzione ad equità mediante accordo transattivo, inserita nelle trattative per la definizione di una lite pendente davanti al giudice civile. La società ha appellato, lamentando anche il mancato esame della domanda di accertamento del diritto alla rinegoziazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato condivide l’esito della sentenza impugnata, muovendo dal difetto del presupposto dell’azione contro il silenzio, ossia l’inerzia dell’amministrazione. L’azienda sanitaria aveva infatti riscontrato l’istanza con una nota di diniego, nella quale aveva dedotto la non conformità e la carenza probatoria della richiesta.
La Corte esclude che il silenzio possa ritenersi maturato a seguito delle integrazioni documentali successive al diniego. La seconda istanza costituiva, nella sostanza, un mero rinnovo di quella già rigettata, come emergeva dalla stessa intitolazione della richiesta e dal richiamo alla precedente. Difetta dunque il requisito centrale per l’accoglimento dell’azione ex art. 117 c.p.a.
Quanto alla domanda di accertamento del diritto al riequilibrio contrattuale, il Collegio afferma un principio di più ampio respiro: la rinegoziazione del contratto attiene alla fase di esecuzione dello stesso ed è attività privatistica, non provvedimentale. Ne deriva l’insussistenza di un obbligo di rinegoziare e, correlativamente, di un obbligo di rispondere all’istanza.
Il Collegio aggiunge che il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 36 del 2023 non potrebbe comunque avere applicazione retroattiva, richiamando sul punto Consiglio di Stato, sez. V, n. 7779 del 2025 e n. 9212 del 2024. Poiché la controversia riguarda un appalto anteriore al nuovo codice, la norma invocata non è applicabile al rapporto.
L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in duemila euro oltre agli altri oneri di legge.
Nota della Redazione
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