Rinnovo dell’interdittiva antimafia richiede un quid novi dopo il controllo giudiziario positivo (TAR Puglia n. 18 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rinnovo o l’aggiornamento dell’interdittiva antimafia costituisce esercizio di un potere distinto dalla prima emanazione e postula un quid novi idoneo ad attualizzare il periculum di infiltrazione. Ove il controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 si sia concluso con esito positivo, la Prefettura non può limitarsi a reiterare gli elementi già apprezzati in precedenza, né la mera persistenza di rapporti di parentela. Deve invece dar conto, con motivazione accurata, degli episodi, comportamenti o relazioni che depongono per la permanenza del rischio, ponderandoli con il percorso di recupero compiuto dall’imprenditore. L’onere motivazionale è più attenuato solo nell’ipotesi inversa di esito negativo del controllo.

Il Fatto

Il titolare di un’azienda agricola operante nell’allevamento bovino impugnava l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura, fondata sulla riconduzione del genitore a un clan e sul rapporto filiale con soggetto gravato da indagini penali e precedenti di polizia, benché risalenti. Il ricorrente non aveva precedenti penali propri. La domanda cautelare veniva respinta.

Su istanza volontaria, il Tribunale ordinario in funzione di giudice della prevenzione ammetteva l’impresa al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011. L’esito era positivo: la misura aveva consentito un percorso di recupero, senza agevolazioni verso soggetti pericolosi. Ciononostante la Prefettura rinnovava l’interdittiva, e avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso principale. Sulla dedotta carenza di contraddittorio, richiama la giurisprudenza europea (Corte Giustizia UE, ord. 28 maggio 2020, C-17/2020) e amministrativa (Cons. St. n. 820/2020, n. 3182/2021): il contraddittorio nel procedimento antimafia è solo eventuale e rimesso all’apprezzamento del Prefetto. La normativa sopravvenuta (art. 48 d.l. n. 152/2021, che modifica l’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011) introduce una possibilità partecipativa, non un obbligo. Il primo provvedimento reca motivazione adeguata, poiché gli elementi di fatto hanno trovato riscontro nel controllo giudiziario, che aveva riconosciuto un contesto familiare pregiudizievole.

Sui motivi aggiunti, la questione è il rapporto tra il controllo giudiziario conclusosi favorevolmente e la successiva valutazione prefettizia di aggiornamento. Il Collegio richiama Cons. St. n. 4912/2022: la funzione bonificante del controllo non è obliterabile, ma non vincola con presunzione assoluta le valutazioni postume. Devono però emergere, a valle, episodi e relazioni che depongono per la permanenza del rischio, con compiuta evidenza motivazionale.

Nel caso concreto la conferma è illegittima per difetto di istruttoria e carenza di motivazione accurata, tanto più esigibile in sede di rinnovo dopo esito positivo del controllo. Il provvedimento si fonda sui medesimi fatti già apprezzati e nulla dice sull’esito positivo, validato dal Tribunale della prevenzione con avviso favorevole del P.M. e dell’Avvocatura. La Prefettura ripete la persistenza dei rapporti di parentela senza indicare alcuna forma di collegamento attuale.

Il rinnovo postula un aliquid novi — elemento nuovo, o anche preesistente ma non conosciuto o apprezzabile in chiave indiziaria univoca — che attualizzi il pericolo. Le misure di prevenzione sono provvisorie e non possono durare ad infinitum, né fungere da surrogato dell’attività di repressione. I motivi aggiunti sono pertanto accolti e il rinnovo annullato, con salvezza degli ulteriori poteri dell’Amministrazione e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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