Il giudice amministrativo rinnova l’ordine istruttorio e rinvia la discussione al 2027 (TAR Lombardia n. 3768 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio amministrativo, l’ordinanza istruttoria che dispone l’acquisizione di atti o documenti ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm. può essere adempiuta parzialmente dalla parte interessata, la quale è tenuta a depositare gli elementi già nella sua disponibilità e a documentare l’impossibilità oggettiva di produrre quelli residui. Il giudice, valutata la fondatezza delle ragioni addotte, rinnova l’ordine di acquisizione limitatamente agli atti non prodotti, subordinandone l’adempimento alla loro effettiva materiale e giuridica disponibilità. L’emanazione di una nuova ordinanza istruttoria comporta il differimento dell’udienza di discussione, che viene fissata in un momento successivo, previa istanza di prelievo della parte interessata.

Il Fatto

La parte ricorrente ha impugnato il DASPO emesso dal Questore ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989, nonché il diniego di accesso agli atti opposto dalla Questura. Nel corso del giudizio, il Tribunale aveva disposto, con ordinanza collegiale del 29 maggio 2026, l’acquisizione del file video degli eventi occorsi il 20 gennaio 2024 presso un centro sportivo e delle trascrizioni delle deposizioni rese da due testi nel procedimento penale a carico del ricorrente. In prossimità dell’udienza camerale, la parte ricorrente ha depositato il video in triplice copia, ma ha rappresentato l’impossibilità di produrre integralmente le trascrizioni, atteso che il giudice penale aveva escluso l’ammissione di uno dei testi, fissando l’esame dell’altra solo a settembre 2026.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha preso atto dell’adempimento parziale dell’incombente istruttorio, limitatamente all’acquisizione del file video, ritenendo il deposito delle tre chiavette USB conforme a quanto disposto. Quanto alla documentazione mancante, il Collegio ha valutato le ragioni di impossibilità oggettiva esposte nell’istanza del 14 luglio 2026, riconoscendole giustificate e comprovate con riferimento alla trascrizione della deposizione del teste non ammesso dal giudice penale.

Conseguentemente, il Tribunale ha rinnovato l’ordine di acquisizione della sola trascrizione della deposizione testimoniale della teste la cui audizione è stata fissata per il 30 settembre 2026, condizionandone l’adempimento alla sua effettiva disponibilità materiale e giuridica da parte del ricorrente. La decisione si fonda sulla necessità di acquisire elementi documentali utili per la definizione del giudizio, senza onerare la parte di produzione impossibili o premature.

Da ultimo, il Collegio ha disposto il differimento dell’udienza di discussione entro il primo trimestre del 2027, subordinandone la fissazione alla presentazione di un’istanza di prelievo da parte del ricorrente. L’ordinanza, che ha natura meramente istruttoria e organizzativa, è stata comunicata alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito, con l’obbligo di oscuramento delle generalità delle persone fisiche coinvolte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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