Patente, rinnovo biennale solo se attuale la dipendenza da alcol (Cons. Stato n. 4031 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La limitazione biennale della validità del rinnovo della patente di guida, prevista per i conducenti del Gruppo 2 dall’allegato III, par. E.2, al d.lgs. n. 59 del 2011 in caso di abuso di alcol, presuppone la persistenza di un pericolo attuale di dipendenza e non può fondarsi su un episodio risalente nel tempo e non più confermato dagli accertamenti successivi. La Commissione medica locale che intenda derogare al termine ordinario di cinque anni deve dare conto, con adeguata motivazione, degli elementi istruttori che raccomandino la limitazione nel caso concreto. È illegittimo il provvedimento che reiteri un automatismo limitativo senza specifica motivazione sui profili di rischio attuali.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di patente di categoria C, aveva ottenuto nel 2011 il rinnovo del documento quinquennale senza particolari prescrizioni. In occasione del rinnovo successivo, la competente Commissione medica ha invece stabilito una validità biennale, richiamando un pregresso procedimento di revisione per guida in stato di ebbrezza e applicando il Codice 68 con la dicitura “NO ALCOL”.

Il TAR Basilicata ha respinto il ricorso, ritenendo che l’allegato 3 al d.lgs. n. 59 del 2011 imponesse la valutazione con la massima severità e quindi il termine massimo di due anni. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo il difetto di motivazione sulla limitazione biennale, la violazione e falsa applicazione dell’allegato III (anche con riguardo al Codice 68) e la violazione del principio di proporzionalità nella condanna alle spese. Ministero delle infrastrutture e ASL si sono costituiti chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettura coordinata dell’allegato III, par. E.2, al d.lgs. n. 59 del 2011, che impone alla Commissione medica di valutare con estrema severità i rischi aggiuntivi connessi alla guida dei veicoli del Gruppo 2 e fissa in due anni la massima validità della patente “in questi casi”, e dell’art. 331, comma 2, d.P.R. n. 495 del 1992, che richiede un’attestazione adeguatamente motivata quando il medico accertatore preveda una conferma di validità inferiore al termine ordinario dell’art. 126 cod. strada.

La tesi dell’Amministrazione e del primo giudice — secondo cui, in presenza di un pregresso accertamento di abuso di alcol, la validità del rinnovo sarebbe sempre pari a due anni — è ritenuta eccessivamente rigorosa. Il Collegio osserva che non è ragionevole né proporzionale che, a distanza di quindici anni dall’evento, il privato continui a subire limitazioni che finirebbero per durare ad libitum.

La norma, per giustificare il termine biennale, deve essere riferita alla persistenza di un pericolo attuale di alcolismo e dipendenza. Se quello stato è venuto meno — e sul punto il provvedimento di rinnovo non si esprime affatto — non vi è ragione di escludere la durata ordinaria di cinque anni, peraltro già riconosciuta all’interessato nel 2017. La disciplina non può quindi essere interpretata nel senso che chi abbia in passato fatto uso di alcol non possa più conseguire la patente per il termine ordinario: sarebbe conseguenza sproporzionata e non corrispondente all’intenzione del legislatore.

Ne discende il divieto di rigidi automatismi, non imposti dalla normativa, e l’esigenza di una motivazione che dia conto delle risultanze istruttorie e del connesso profilo di rischio per la sicurezza del singolo, della circolazione e della pubblica incolumità. La Commissione medica avrebbe dovuto spiegare perché la situazione del richiedente fosse ancora riconducibile a quella dell’allegato E.2 e se egli dovesse considerarsi conducente tuttora in stato di dipendenza dall’alcool.

Poiché un fatto risalente a quasi quindici anni prima, non più confermato dalle analisi successive, non può di per sé fondare la limitazione, la sentenza appellata è illegittima per difetto di motivazione. L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata e il provvedimento di rinnovo comunicato il 1° ottobre 2024, con la connessa relazione medica, è annullato; l’Amministrazione dovrà rideterminarsi sullo stato di salute effettivo. Le spese del doppio grado sono compensate per la peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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