Sindacato sui punteggi tecnici e offerta di servizi intellettuali (TAR Toscana n. 2144 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle offerte tecniche espressa dalla Commissione di gara constituisce apprezzamento connotato da discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta illogicità o di travisamento dei fatti, non potendo il giudizio di legittimità risolversi in una nuova attribuzione di punteggio e in un inammissibile sindacato sostitutivo. Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ha carattere globale e sintetico e non può risolversi in una ricerca parcellizzata delle singole inesattezze, dovendosi accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile. L’esito positivo del giudizio di congruità può essere motivato per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente. Il servizio di natura intellettuale, individuato per prevalenza dell’aspetto ideativo e personalizzante della prestazione, è esonerato dall’indicazione degli oneri della sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta da ESTAR per l’affidamento dei servizi di information technology destinati alla gestione e all’evoluzione della piattaforma di prenotazioni on line delle prestazioni sanitarie regionali. La gara era aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con settanta punti per l’offerta tecnica e trenta per quella economica.

All’esito delle valutazioni, la ricorrente conseguiva 66,69 punti, mentre l’aggiudicataria raggiungeva 67,00 punti, con una differenza di soli 0,31 punti. Dopo la verifica di congruità, ESTAR aggiudicava la gara alla controinteressata. La ricorrente impugnava l’aggiudicazione e gli atti presupposti, deducendo tre motivi: l’illogicità dei giudizi tecnici, la scorrettezza della verifica di anomalia e la mancata esclusione dell’aggiudicataria per omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, richiamando Consiglio di Stato, III Sezione, n. 8621 del 2024, secondo cui i giudizi tecnici sono sindacabili solo per manifesta illogicità. Il giudice non può rinnovare il procedimento valutativo punto per punto, perché ciò comporterebbe un’indebita invasione della sfera di merito riservata all’amministrazione, in violazione del principio di separazione dei poteri.

Applicando tali coordinate ai singoli criteri, il Tribunale ritiene infondate tutte le censure. La ricorrente, in più passaggi, estrapola singoli aspetti della motivazione della Commissione senza la necessaria valutazione d’insieme. Per alcuni criteri i punteggi attribuiti all’aggiudicataria risultano inferiori a quelli riconosciuti alla ricorrente, il che dimostra che la Commissione ha tenuto conto delle carenze rilevate. Quanto al mancato riconoscimento del giudizio di ottimo, il Collegio lo considera circostanza neutra e priva di supporto probatorio.

Passando al secondo motivo, il Tribunale richiama Consiglio di Stato, III Sezione, n. 2980 del 2025: l’obbligo di motivazione analitica sussiste solo in caso di giudizio negativo, essendo sufficiente, in caso di esito positivo, la motivazione per relationem. La verifica dell’anomalia deve essere globale e sintetica, come affermato da Consiglio di Stato, V Sezione, n. 7819 del 2025 e da Consiglio di Stato, V Sezione, n. 1892 del 2025. Le contestazioni sui costi del personale e sulla reperibilità si risolvono in rilievi parcellizzati, mentre il costo medio del lavoro indicato dall’aggiudicataria risulta superiore a quello delle tabelle ministeriali.

Sul terzo motivo, il Collegio esamina la clausola del disciplinare che qualifica il servizio come di natura intellettuale ed esclude l’indicazione dei costi della manodopera. Richiamando Consiglio di Stato, V Sezione, n. 10547 del 2024, il Tribunale afferma che il carattere intellettuale ricorre quando il contenuto prevalente della prestazione richiede l’elaborazione di soluzioni personalizzate e non standardizzate. L’oggetto della gara, ossia lo sviluppo e la manutenzione dei software per i centri di prenotazione, integra tale prevalenza, con conseguente esonero dall’indicazione degli oneri della sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore di ciascuna parte resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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