Rinnovo permesso di soggiorno: reddito insufficiente e documentazione falsa (TAR Lombardia n. 1416 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è legittimo quando il richiedente non dimostra la disponibilità di un reddito sufficiente al proprio sostentamento e a quello dei familiari conviventi, parametrato all’importo annuo dell’assegno sociale. L’insufficienza reddituale, ove suffragata da elementi che mettono in dubbio la veridicità dei rapporti di lavoro dichiarati, costituisce di per sé ragione idonea a sorreggere il diniego. La valutazione di legittimità si ancora alle circostanze conosciute dall’amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento, senza che fatti successivi possano assumere rilievo ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. L’accertata falsità della documentazione esibita rende palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, con conseguente non annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presenta alla Questura istanza di rinnovo dopo aver avviato, nel giugno 2018, un’attività di commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori e dopo aver percepito redditi da collaborazione domestica e quale titolare di ditta individuale. Il Questore rigetta l’istanza rilevando la mancata dimostrazione di un reddito sufficiente e di risorse adeguate all’esercizio dell’attività dichiarata.
Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Lombardia deducendo violazione di legge e carenza di motivazione. In fase cautelare il Tribunale respinge la domanda di sospensione, rilevando l’assenza di documentazione attestante l’attuale sussistenza del rapporto di lavoro e l’emersione, dai controlli amministrativi, di plurimi elementi indicativi della natura fittizia del rapporto dichiarato. Nel corso del giudizio l’amministrazione rappresenta che al ricorrente è stato rilasciato, in data 30 maggio 2023, un permesso cartaceo per “richiesta asilo”, scaduto l’11 ottobre 2023 e mai rinnovato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma l’infondatezza del ricorso e richiama gli esiti della fase cautelare. Il provvedimento impugnato ha valutato il contrasto tra i redditi esposti nei Modelli Unici per gli anni 2016 e 2017 e la dichiarata attività di collaboratore familiare anteriore all’avvio dell’attività commerciale. Assume rilievo decisivo il fatto che tali modelli siano stati trasmessi da un intermediario noto per aver formato documentazione lavorativo-reddituale falsa in favore di stranieri richiedenti autorizzazioni al soggiorno.
La Sezione aderisce all’orientamento secondo cui il diniego di rinnovo si fonda sulle circostanze conosciute dall’amministrazione al momento della sua adozione, mentre le circostanze successive non possono operare come elementi sopravvenuti ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. L’accertata falsità della documentazione esibita per ottenere fraudolentemente il titolo dimostra che l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato. Opera quindi la regola dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990, che esclude l’annullamento del provvedimento a natura vincolata quando sia palese l’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo. Il Collegio richiama sul punto l’insegnamento del Cons. Stato, IV, 4.3.2014, n. 1018, richiamato da Cons. Stato, IV, 28 marzo 2018, n. 1959, secondo cui il divieto di integrazione postuma della motivazione non ha carattere assoluto per gli atti vincolati.
Sotto distinto profilo, la situazione economica del presunto datore di lavoro domestico risulta incompatibile con la sostenibilità dei costi del rapporto di collaborazione. Il ricorrente non ha dimostrato la disponibilità di un reddito da lavoro o da fonte lecita sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi, né all’esercizio dell’attività commerciale. Anche il permesso cartaceo per “richiesta asilo” non è stato seguito da alcuna istanza di rinnovo. Emerge così il difetto di risorse da fonti lecite, condizione ineludibile per il legittimo soggiorno.
Per costante giurisprudenza della Sezione (da ultimo, 5.4.2022, n. 759; 9.2.2022, n. 300), ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 il diniego di rinnovo è adeguatamente motivato in relazione all’omessa documentazione di redditi superiori al parametro dell’importo annuo dell’assegno sociale. L’insufficienza reddituale, protratta per più anni e suffragata da dubbi sulla veridicità dei rapporti dichiarati, legittima il diniego; il possesso di un reddito minimo integra requisito soggettivo non eludibile (richiamato TAR Trentino-Alto Adige, Trento, I, 16 luglio 2021, n. 120). Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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