Irreperibilità del richiedente e chiusura negativa del procedimento sul permesso di soggiorno (TAR Emilia-Romagna n. 1491 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio del permesso di soggiorno, l’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998 impone allo straniero di comunicare al questore competente, entro quindici giorni, le variazioni del proprio domicilio abituale. A fronte di tale obbligo non sussiste alcun onere dell’Amministrazione di svolgere specifiche ricerche quando l’interessato si sia reso irreperibile presso l’indirizzo comunicato e non abbia fornito indicazioni. L’Amministrazione è comunque tenuta a concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza di parte; se il richiedente, nonostante plurimi inviti, omette di presentarsi e di comunicare il mutamento di domicilio, il procedimento si chiude con un provvedimento negativo. Ne consegue l’infondatezza delle censure di difetto di motivazione e di violazione dell’art. 10-bis legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, aveva presentato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La Questura respingeva l’istanza rilevando che l’interessata non si era presentata all’appuntamento per il fotosegnalamento, che il preavviso di rigetto era stato restituito al mittente per irreperibilità del destinatario e che la stessa non si era più recata agli uffici, dimostrando disinteresse per la propria domanda.

La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Emilia-Romagna, sostenendo di non aver ricevuto alcuna convocazione, di aver subito la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241 del 1990 e di aver percepito reddito negli anni 2016-2019, sino alla perdita del lavoro. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza n. 103. Il Ministero dell’Interno resisteva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma l’infondatezza del ricorso, richiamando quanto già ritenuto in sede cautelare. Dalla documentazione della difesa erariale emerge che l’Amministrazione aveva inviato due comunicazioni di convocazione e, vista la mancata presentazione, aveva trasmesso il preavviso di rigetto all’indirizzo indicato nella domanda, con restituzione per destinatario sconosciuto.

Il perno argomentativo è l’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998: lo straniero che soggiorna nel territorio deve comunicare al questore le variazioni del domicilio abituale entro quindici giorni. Richiamando Consiglio di Stato, sez. III, n. 2931 del 2019, il TAR afferma che alcun obbligo sussiste in capo all’Amministrazione di effettuare ricerche quando l’interessato si sia reso irreperibile presso l’indirizzo comunicato.

Il Collegio precisa poi il rapporto tra obbligo di conclusione del procedimento e condotta del richiedente: l’Amministrazione, a fronte di un’istanza di parte, deve comunque adottare un provvedimento espresso. Se il richiedente omette, nonostante plurimi inviti, di presentarsi nei giorni stabiliti, non comunica la variazione del domicilio e di fatto si rende irreperibile, non resta che chiudere il procedimento con un provvedimento di segno negativo.

Su tali basi le censure sono respinte: la mancata presentazione giustifica il diniego e il difetto di motivazione non sussiste. Non vengono indicate ragioni idonee a spiegare la mancata presentazione né le cause dell’accertata irreperibilità; non può sostenersi che la ricorrente ignorasse gli inviti per aver modificato la residenza, trattandosi di modifica non comunicata all’Amministrazione. Per le stesse ragioni è infondata la doglianza ex art. 10-bis legge n. 241 del 1990. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *