Revisione prezzi e clausola ARERA conforme all’art. 115 del codice appalti (Cons. Stato n. 11 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, ha natura di norma imperativa e impone all’amministrazione di inserire nel contratto una clausola di revisione prezzi, ma non predetermina il contenuto della stessa. È pertanto conforme alla norma la clausola revisionale che ancora l’indice di aggiornamento ai prezzi unitari del gas pubblicati trimestralmente da ARERA per il mercato tutelato. Il giudice non può interpretare la clausola in bonam partem per imporre un’istruttoria finalizzata al mantenimento dell’equilibrio economico: simile esegesi introduce un effetto di sostanziale rinegoziazione del regolamento contrattuale. Ogni rimedio manutentivo del contratto deve confrontarsi con l’autonomia negoziale e con l’alea volontariamente accettata dal fornitore, che assume i corrispettivi come fissi e invariabili. La prova dell’alterazione dell’equilibrio sinallagmatico deve essere concreta e non può risolversi nella mera affermazione dell’aumento dei costi.

Il Fatto

Consip ha indetto la gara per il servizio integrato energia destinato alle pubbliche amministrazioni, articolata in lotti geografici e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La società poi divenuta appellata risultava aggiudicataria del lotto Sicilia e stipulava la relativa Convenzione.

Il Capitolato tecnico prevedeva, per la componente energetica del canone, una revisione dei prezzi unitari calcolata su un indice ricavato dai prezzi del gas pubblicati da ARERA. La società contestava l’inciso del Capitolato che include le imposte nella formula, sostenendo che l’aumento dei prezzi del 2021 e la temporanea riduzione dell’aliquota IVA avessero alterato l’equilibrio negoziale. Il TAR Lazio accoglieva la domanda di annullamento per violazione dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 e difetto di istruttoria. Consip proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama le proprie pronunce n. 1013 e n. 1014 del 2025, rese su una clausola revisionale sovrapponibile per contenuto e struttura, e ne condivide gli approdi. Esclude pertanto la necessità di una rimessione all’Adunanza Plenaria, non ravvisando alcun contrasto giurisprudenziale.

Il punto di diritto è netto. L’art. 115 citato stabilisce un obbligo di inserimento della clausola, un procedimento amministrativo affidato ai dirigenti responsabili e un’istruttoria basata sui dati dell’Osservatorio o dell’ISTAT. Non contiene alcuna rigida predeterminazione del contenuto applicativo. La clausola in esame rispetta questi requisiti, prevedendo la periodicità annuale e il ricorso a dati ufficiali.

L’interpretazione accolta dal TAR viene ritenuta inammissibile sul piano ermeneutico: essa attribuisce alla clausola un contenuto diverso dal chiaro tenore letterale, là dove l’art. 1370 c.c. non lascia spazio a dubbi sulla volontà delle parti. Il primo giudice ha così annullato il rischio contrattuale volontariamente accettato, senza verificare in concreto una condizione di intollerabile e imprevedibile alterazione dell’alea.

Tale valutazione, osserva il Collegio, andava condotta tenendo conto delle finalità del negozio e della sua capacità di generare profitti anche in presenza di costi aumentati. Il settore energetico è caratterizzato da oscillazioni ordinarie: non basta allegare l’innalzamento dei prezzi. Nel caso concreto nessuna dimostrazione esatta dell’effettivo aumento dei fattori produttivi è stata fornita.

L’applicazione della formula matematica da parte di Consip è dunque corretta, anche alla luce degli artt. 1362, 1366 e 1375 c.c. L’appello è accolto, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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