Ottemperanza al giudicato e termine dilatorio di centoventi giorni (TAR Sicilia n. 2662 del 15.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 per la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione decorre dalla notificazione del titolo esecutivo in forma esecutiva. Il termine resta rispettato quando il ricorso, originariamente notificato in data anteriore alla scadenza, venga poi rinnovato su ordine del giudice a seguito di nullità della notifica: la rinnovazione non retroagisce al punto da travolgere il decorso già maturato. È inoltre necessario, fuori dai casi di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, il passaggio in giudicato del provvedimento da eseguire, comprovato da attestazione di segreteria.

Il Fatto

Il Tribunale di Barcellona P.G., Sezione Lavoro, con sentenza n. 164/2024 del 21.02.2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente e accredito della somma indicata per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, oltre interessi e rivalutazione.

La sentenza veniva notificata in forma esecutiva il 24.04.2024. L’Amministrazione non dava attuazione alle statuizioni. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, notificato il 14 febbraio 2025.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha verificato la regolare instaurazione del contraddittorio. Il ricorso introduttivo era stato notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina anziché di Catania. Con ordinanza n. 1388 del 2025 il Tribunale aveva disposto la rinnovazione della notifica entro venti giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro i dieci successivi. Gli adempimenti erano stati eseguiti tempestivamente, con nuova notifica del 29 aprile 2025 e deposito in pari data.

Il Collegio ha quindi affrontato il profilo del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 24.04.2024, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modifiche. La notifica del ricorso, originariamente effettuata il 14 febbraio 2025 e poi rinnovata il 29 aprile 2025, ha fatto decorrere in ogni caso un intervallo superiore a nove mesi dalla notificazione in forma esecutiva della sentenza. Il requisito è pertanto soddisfatto.

Quanto al secondo presupposto, il Tribunale ha richiamato il principio per cui, al di fuori dell’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, occorre il passaggio in giudicato del titolo, richiamando in termini il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. Il requisito è stato ritenuto comprovato dall’attestazione di segreteria del 14 febbraio 2025.

Nel merito, la pretesa trova fondamento nella sentenza azionata. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere all’emissione della Carta Docente e all’accredito delle somme entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È nominato commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione Generale, con facoltà di delega, per l’ipotesi di perdurante inerzia, con ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 500,00 euro, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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