Rinnovo delle preinsegne tra regime transitorio e divieto di decadenza automatica (TAR Puglia n. 491 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato adeguamento degli impianti pubblicitari già autorizzati alle sopravvenute prescrizioni del piano comunale, entro il termine transitorio fissato dal regolamento, non determina decadenza automatica del titolo, ma impone all’amministrazione di attivare i rimedi sanzionatori previsti dalla legge. Finché la decadenza non sia stata formalmente disposta, l’autorizzazione resta efficace e l’istanza di rinnovo deve essere istruita secondo la norma regolamentare dedicata al rinnovo, non secondo quella che disciplina le nuove installazioni. Il rinnovo non può essere negato sulla base dei più gravosi adempimenti documentali richiesti per i nuovi impianti. La sanzione del difetto di colorazione già rimosso dal richiedente, prima della definizione del procedimento, integra un uso irragionevole del potere amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente era titolare di un’autorizzazione triennale, rilasciata in data 20 agosto 2020, per l’installazione di quattro cartelli di preinsegna. Con istanza del 15 maggio 2023 ne chiedeva il rinnovo. Il Comune, dopo un preavviso di diniego, respingeva la richiesta con provvedimento notificato in data 1 giugno 2023.
Il diniego si fondava su due ordini di rilievi: la difformità del colore di sfondo delle preinsegne rispetto alla nuova disciplina regolamentare, che prescrive il giallo ove il titolo originario prevedeva il bianco; e l’inadeguatezza della documentazione allegata, valutata secondo i parametri previsti per le nuove installazioni. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Puglia, che in via cautelare ne sospendeva l’efficacia con ordinanza n. 336/2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il nodo giuridico nell’individuazione della norma regolamentare applicabile. Il Comune aveva istruito l’istanza facendo applicazione dell’art. 5 del regolamento attuativo del piano generale degli impianti pubblicitari, dettato per le nuove installazioni, anziché dell’art. 11, che disciplina il rinnovo delle autorizzazioni in essere. Il presupposto di tale scelta era la ritenuta decadenza della società dalla posizione di vantaggio, per non aver adeguato gli impianti nel termine di novanta giorni previsto dall’art. 57.
Il Tribunale respinge questa lettura. L’art. 57 impone sì l’adeguamento entro il termine indicato, ma non collega all’inottemperanza alcuna decadenza automatica. La norma stabilisce invece che, in caso di inosservanza, si procederà nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, così ponendo a carico dell’ente l’onere di attivarsi per l’adozione di eventuali sanzioni. Nel caso concreto il Comune non aveva mai disposto la decadenza dell’autorizzazione del 2020, che pertanto era pienamente efficace alla data dell’istanza di rinnovo.
Da qui la conseguenza processuale e sostanziale: l’istanza avrebbe dovuto essere esaminata ai sensi dell’art. 11 e non dell’art. 5. Né poteva assumere rilievo la circostanza che la ricorrente avesse inizialmente colorato di nero lo sfondo delle preinsegne, trattandosi di una svista prontamente sanata con la colorazione in giallo dopo il preavviso di rigetto e nei termini regolamentari. Di tale adeguamento l’amministrazione avrebbe dovuto tenere conto in sede di definizione del procedimento, mentre ha irragionevolmente scelto di sanzionare una difformità già rimossa.
Quanto alle carenze documentali, il provvedimento è inficiato in radice dall’erroneo riferimento ai più gravosi adempimenti dell’art. 5, in luogo del rispetto dei soli requisiti richiesti dall’art. 11 per il rinnovo. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, con condanna del Comune alle spese di lite.
Nota della Redazione
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