Permesso per attesa occupazione escluso se il motivo ostativo è del datore (TAR Puglia n. 490 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La previsione di vantaggio di cui all’art. 5, comma 11-bis, d.lgs. n. 109/2012 costituisce norma transitoria riferita esclusivamente alla procedura di emersione del 2012 e non è estensibile alla distinta procedura disciplinata dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020. Le due discipline differiscono per presupposti applicativi e finalità perseguite, sicché la non omogeneità delle situazioni normative messe a confronto esclude che la diversità di trattamento integri una illegittimità. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, richiamato dall’art. 103 mediante il rinvio all’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, spetta al lavoratore straniero soltanto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, non quando il motivo ostativo sia riferibile al datore di lavoro. Il provvedimento di diniego fondato sull’accertata falsità della documentazione alloggiativa è atto vincolato e non richiede il previo coinvolgimento del privato, ove il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso ai sensi dell’art. 21-octies, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha presentato in data 18 luglio 2020 istanza di emersione dal lavoro irregolare. Lo Sportello unico per l’immigrazione di Foggia ha rigettato la domanda con provvedimento del 20 aprile 2022, rilevando la mancanza di valida documentazione attestante l’idoneità alloggiativa. La verifica a campione aveva evidenziato che il certificato prodotto dal datore di lavoro era falso, essendo sottoscritto da un funzionario tecnico comunale che, alla data del documento, non prestava più servizio presso l’ente.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione delle garanzie partecipative e la mancata concessione del permesso di soggiorno per attesa occupazione, che sarebbe spettato pur essendo il motivo ostativo riferibile al solo datore di lavoro. In sede cautelare il Tribunale aveva accolto la domanda ai fini del riesame, sul presupposto che l’onere dell’alloggio idoneo gravasse sul datore e che lo straniero non dovesse subirne le conseguenze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato il rispetto delle garanzie partecipative. L’Amministrazione ha comprovato il perfezionamento per compiuta giacenza della notifica del preavviso di rigetto. Il provvedimento impugnato è, inoltre, atto vincolato in ragione dell’istruttoria svolta, che ha accertato la falsità della documentazione alloggiativa. Il TAR richiama il principio per cui, quando sia stato prodotto un certificato di idoneità alloggiativa non formalmente richiesto all’Amministrazione con atto protocollato, è legittima l’adozione del provvedimento senza previa comunicazione dell’avvio del procedimento, trovando applicazione l’art. 21-octies della legge n. 241/1990, poiché il procedimento non avrebbe potuto avere esito diverso.

Sul secondo profilo il Collegio ha rimeditato l’orientamento espresso in sede cautelare, alla luce della Corte costituzionale n. 209 del 24 novembre 2023. Il Giudice delle leggi ha affermato che i procedimenti per la legalizzazione del lavoro irregolare degli stranieri, attesa la loro natura eccezionale, sono caratterizzati ciascuno dalla propria specificità e dalla propria disciplina, discrezionalmente stabilita dal legislatore.

La Consulta ha in particolare rilevato che le procedure di emersione del 2012 e del 2020 sono ben distinte per ambito applicativo e finalità. La regolarizzazione del 2020 rispondeva alla necessità di contenere la diffusione del COVID-19 e di sostenere famiglie e settori produttivi colpiti dalla carenza di lavoratori. Proprio la non omogeneità delle situazioni normative messe a confronto esclude che la diversità di disciplina integri un profilo di illegittimità.

Alla stregua di tali principi il TAR esclude ogni possibilità di estendere la previsione di vantaggio dell’art. 5, comma 11-bis, d.lgs. n. 109/2012 alla procedura dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020. Quest’ultima, mediante il rinvio all’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, consente il rilascio del permesso per attesa occupazione soltanto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. La giurisprudenza amministrativa aveva del resto già qualificato la norma del 2012 come parte di un corpus di norme transitorie, non estensibile a una disciplina eccezionale e derogatoria che impone applicazione restrittiva.

Il ricorso è pertanto respinto. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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