La Regione non può approvare la variante senza valutazione paesaggistica (TAR Puglia n. 492 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune è titolare di un interesse legittimo alla conservazione della pienezza dei poteri di governo del territorio e può impugnare l’atto con cui la Regione, nell’esercizio della copianificazione urbanistica, imponga modifiche d’ufficio allo strumento urbanistico esecutivo. La modifica d’ufficio adottata ai sensi dell’art. 16, comma 10, della legge Regione Puglia n. 56 del 1980 incide sulla posizione qualificata e differenziata dell’ente locale, determinata dall’art. 13 del d.lgs. n. 267/2000. Nell’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali sottoposte a approvazione regionale, la valutazione di coerenza e compatibilità con il PPTR costituisce passaggio ineludibile: ove manchi, l’atto è illegittimo. Le misure di salvaguardia degli ulteriori contesti paesaggistici non si applicano alla variante normativa che esuli dalle zone agricole e dai piani esecutivi.

Il Fatto

Il Comune ha adottato, con delibera consiliare, una variante normativa all’art. 7 delle NTA del PRG in tema di piani di comparto, volta a rendere più flessibile l’individuazione delle tipologie edilizie nelle zone omogenee di tipo C, lasciando invariato l’indice di fabbricabilità territoriale. Dopo le controdeduzioni alle osservazioni, gli elaborati sono stati trasmessi alla Regione Puglia per l’approvazione definitiva e per il parere di compatibilità paesaggistica.

La Giunta regionale ha approvato la variante ex art. 16 della L.R. n. 56/1980, recependo il parere della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio prot. n. AOO_145/675 del 30.01.2020. L’ultimo capoverso del comma 5 dell’art. 7 delle NTA è stato così riformulato, con l’aggiunta della condizione che in sede di verifica di compatibilità paesaggistica sia dimostrata la coerenza con il PPTR. Il Comune ha impugnato gli atti regionali, lamentando l’introduzione di una modifica d’ufficio e la sottoposizione di vaste aree al regime degli ulteriori contesti paesaggistici – paesaggi rurali, con conseguente paralisi attuativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende le eccezioni di inammissibilità per carenza di legittimazione. L’interesse del Comune non si esaurisce in quello di singoli cittadini, ma è interesse superindividuale al governo del territorio secondo l’indirizzo politico-amministrativo dei suoi organi. L’atto regionale che impone modifiche d’ufficio incide su una posizione qualificata e differenziata, tutelata a pena di vulnerare l’art. 24 Cost.

Quanto ai provvedimenti a complessità ineguale, tipici dell’urbanistica, l’ente titolare del potere in posizione cedevole deve poter accedere alla tutela giurisdizionale amministrativa. Respinta anche l’ulteriore eccezione: la circostanza che il piano esecutivo debba comunque scontare la verifica di compatibilità per altri contesti non priva l’ente dell’interesse a che non si impongano le misure di salvaguardia dei paesaggi rurali, ben più stringenti.

Nel merito, il Collegio rileva che le misure di salvaguardia di cui all’art. 83.6 delle NTA del PPTR si applicano alle zone rurali e ai piani esecutivi, e non erano quindi applicabili alla variante normativa. Diverso è il potere di cui all’art. 96, comma 1, lett. c), e comma 2, delle NTA del PPTR: per le varianti sottoposte ad approvazione regionale, la struttura regionale deve valutare la coerenza e compatibilità con gli obiettivi generali, la normativa d’uso e gli obiettivi di qualità della scheda d’ambito, gli indirizzi, le direttive e le misure di salvaguardia.

Tale valutazione di compatibilità paesaggistica non è stata compiuta. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, in parte qua, dell’atto impugnato, con condanna della Regione alle spese processuali e all’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *