Rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare e suo esercizio (Cass. civ. Sez. 2 n. 20172 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, che trova causa in se stesso, quale modalità di esercizio della facoltà di disporre accordata dall’art. 832 c.c. Essa non integra una liberalità indiretta ed è valida anche se animata da un fine egoistico, come quello di liberarsi dall’obbligo di manutenzione del bene, non configurandosi un abuso dell’atto. L’effetto dell’acquisto in capo allo Stato, ai sensi degli artt. 827 e seguenti c.c., consegue ex lege alla situazione di vacanza del bene, quale scelta di politica legislativa, e non dipende dalla volontà dismissiva del privato. La verifica delle ragioni sottese alla scelta di dismettere il bene sarebbe una limitazione della proprietà non prevista dalla legge, in violazione dell’art. 42, secondo comma, Cost.

Il Fatto

L’Agenzia del Demanio e il Ministero dell’Economia e delle Finanze convenivano in giudizio il contribuente e la società, proprietari di alcuni immobili siti in Altare, per sentir dichiarare la nullità dell’atto unilaterale abdicativo della proprietà posto in essere con rogito notarile del 2018. Il Tribunale di Genova accoglieva la domanda, dichiarando nullo l’atto abdicativo. La Corte d’Appello di Genova, con la sentenza impugnata, rigettava il gravame, ritenendo che la rinuncia al diritto di proprietà non sarebbe prevista dall’ordinamento e che non sarebbe lecito al proprietario liberarsi del bene per evitare opere di manutenzione.

Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione il proprietario e la società, deducendo l’erronea interpretazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite in materia di rinuncia abdicativa.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, esaminando congiuntamente i primi due motivi di ricorso, li ha ritenuti fondati, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 23093 del 2025. Tale pronuncia ha stabilito che la rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, che trova causa in se stesso, realizzando l’interesse patrimoniale del titolare quale modalità di esercizio della facoltà di disporre. L’effetto riflesso dell’acquisto dello Stato, ai sensi dell’art. 827 c.c., si produce ex lege come conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene.

La Suprema Corte ha evidenziato che la dismissione della proprietà non costituisce una liberalità indiretta, ma un atto di disposizione del diritto dominicale, estraneo al paradigma dell’atto di liberalità. La donazione è fondata sull’animus donandi e comporta un incremento patrimoniale del donatario, mentre l’atto dismissivo è privo di intento liberale e non ha come scopo l’accrescimento del patrimonio dello Stato, il cui acquisto consegue a una scelta politica del legislatore.

Quanto al richiamo alla funzione sociale della proprietà e ai doveri di solidarietà, la Corte ha escluso che possa configurarsi un abuso dell’atto di rinuncia, poiché dall’art. 42, secondo comma, Cost. non può ricavarsi un dovere di restare proprietario. Eventuali limiti alle prerogative dominicali possono discendere solo da norme di legge, non da valutazioni discrezionali di opportunità legate al singolo negozio abdicativo.

Infine, la Corte ha precisato che la nuova disciplina di cui all’art. 1, comma 731, legge n. 199/2025 — che sancisce la nullità dell’atto di rinuncia cui non sia allegata la documentazione di conformità del bene — non è applicabile alla fattispecie, essendo entrata in vigore il 01.01.2026 e dovendo operare solo per l’avvenire.

Accolti i primi due motivi e dichiarato assorbito il terzo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria, compensando integralmente le spese dell’intero giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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