La rinuncia abdicativa alla proprietà è valida anche se animata da fine egoistico (Cass. civ. Sez. 2 n. 20168 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio che trova causa in se stesso, quale modalità di esercizio della facoltà di disporre accordata dall’art. 832 c.c. Non incorre nella nullità per contrasto con l’art. 42, secondo comma, Cost. o per illiceità della causa o del motivo, ove animata da un fine egoistico, come quello di liberarsi dagli oneri di manutenzione del bene. L’effetto dell’acquisto dello Stato a titolo originario, ai sensi dell’art. 827 c.c., è conseguenza di una scelta legislativa, non dell’atto di dismissione. La nuova disciplina di cui all’art. 1, comma 731, legge n. 199/2025, che sancisce la nullità della rinuncia in assenza di conformità del bene, opera solo per l’avvenire e non si applica agli atti già perfezionati.
Il Fatto
L’Agenzia del Demanio e il Ministero dell’Economia e delle Finanze citavano in giudizio la società, odierna ricorrente, per sentire dichiarare la nullità dell’atto unilaterale abdicativo della proprietà di alcuni immobili, in massima parte adibiti a strada. Le amministrazioni chiedevano altresì la condanna della società a tenerle indenni dagli esborsi per gli oneri manutentivi relativi ai beni dismessi.
Il Tribunale di Imperia dichiarava nullo l’atto abdicativo, e la Corte d’Appello di Genova confermava la decisione, ritenendo non consentita la rinuncia al diritto di proprietà, specialmente se finalizzata ad evitare le spese di messa in sicurezza degli immobili. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 832 c.c. e dell’art. 42 Cost.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminando congiuntamente i due motivi, li ritiene fondati, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 23093 dell’11.08.2025. La rinuncia alla proprietà è un atto di esercizio del potere di disposizione, che realizza l’interesse patrimoniale del titolare: essa non è nulla per il solo fatto che il proprietario intenda sottrarsi all’obbligo di manutenzione del cespite.
La Corte esclude che la dismissione configuri una liberalità indiretta, essendo oggettivamente estranea al paradigma dell’atto di liberalità, fondato sull’animus donandi e sull’accrescimento patrimoniale del donatario. La vacanza del bene non è effetto della volontà dismissiva, ma della scelta legislativa espressa dall’art. 827 c.c., che esclude la configurabilità di un bene immobile come res nullius.
Quanto al richiamo alla funzione sociale della proprietà e ai doveri di solidarietà, le Sezioni Unite hanno escluso che possa introdursi un limite non previsto dalla legge alla facoltà dismissiva. Una verifica delle ragioni della dismissione aprirebbe la strada a una indebita differenziazione tra le ipotesi vantaggiose o meno per lo Stato, risolvendosi in una limitazione illegittima delle prerogative del titolare, che può discendere solo da norma di legge.
La Corte ritiene poi non pertinente il richiamo alla disciplina della rinuncia all’eredità di cui all’art. 520 c.c., dettata dalla necessità di tutelare il destinatario di attribuzioni a titolo gratuito, che può accettare o meno gli effetti dell’atto.
Infine, la Corte dichiara inapplicabile alla fattispecie l’art. 1, comma 731, legge n. 199/2025, che sancisce la nullità della rinuncia abdicativa cui non sia allegata la documentazione di conformità del bene. In difetto di norma transitoria, tale disciplina, in vigore dal 01.01.2026, opera solo per l’avvenire, non potendo applicarsi all’atto del 2017 che ha già prodotto i suoi effetti. Il ricorso è quindi accolto e, decidendo nel merito, la domanda originaria è rigettata.
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Nota della Redazione
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