Occupazione usurpativa e abbandono del bene alla P.A.: il risarcimento prescinde dalla rinuncia abdicativa alla proprietà (Cass. civ. Sez. 1 n. 21131 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’illecito spossessamento del privato da parte della pubblica amministrazione e l’irreversibile trasformazione del suo fondo per la costruzione di un’opera pubblica non determinano, neppure in presenza di dichiarazione di pubblica utilità, l’acquisto dell’area da parte dell’amministrazione. Il proprietario conserva il diritto di chiedere la restituzione del bene, salvo che non opti per il risarcimento del danno per equivalente, manifestando implicitamente la volontà di abbandonare il fondo all’amministrazione occupante. Tale scelta fa venir meno lo spossessamento e, quindi, l’illecito, con effetti ai fini della decorrenza della prescrizione e della quantificazione del danno. L’abbandono del bene non integra una rinuncia abdicativa alla proprietà, che richiede la forma scritta e la trascrizione, né produce effetti traslativi in favore dell’ente.
Il Fatto
Una proprietaria conveniva in giudizio il Comune, chiedendo il risarcimento del danno per l’occupazione senza titolo e la trasformazione del proprio terreno. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, accertando l’illegittima occupazione di una porzione dell’area e condannando l’ente al risarcimento. La Corte d’appello, adita dalla proprietaria, confermava la quantificazione del danno, ritenendo che la richiesta risarcitoria non potesse configurare una rinuncia abdicativa al diritto di proprietà, in base alla giurisprudenza del Consiglio di Stato. La proprietaria proponeva ricorso per cassazione, lamentando la mancata liquidazione del danno da perdita della proprietà.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale in materia di occupazione acquisitiva, dal superamento dell’accessione invertita ad opera delle Sezioni Unite del 2015 alla successiva affermazione del diritto del privato alla restituzione del bene o al risarcimento per equivalente. Viene evidenziato come la scelta risarcitoria sia stata tradizionalmente qualificata come una rinuncia implicita al diritto di proprietà, con carattere abdicativo e non traslativo.
Il Consiglio di Stato, con le pronunce del 2020, ha contestato tale ricostruzione, negando la base legale di una rinuncia implicita in un ambito dominato dal principio di legalità. La giurisprudenza di legittimità ha, però, valorizzato la necessità di non privare il proprietario della tutela risarcitoria per equivalente, considerando la irretrattabilità della scelta tra risarcimento e restituzione, come previsto dall’art. 2058 c.c.
La pronuncia esamina i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 23093 del 2025 in tema di rinuncia alla proprietà immobiliare, evidenziando come tale atto, unilaterale e non recettizio, richieda la forma scritta e la trascrizione, e determini l’acquisto dello Stato ai sensi dell’art. 827 c.c. Da ciò deriva che la rinuncia non può considerarsi implicitamente contenuta in una domanda di risarcimento del danno.
La Corte chiarisce che il diritto al risarcimento sorge dall’illecito e non dalla rinuncia al diritto. Nelle ipotesi di occupazione usurpativa, l’irreversibile trasformazione del fondo svuota il diritto di proprietà di ogni sua utilità, legittimando il privato a chiedere il controvalore del bene e ad abbandonarlo all’amministrazione. Questa manifestazione di volontà, implicita nella domanda, fa cessare l’illecito. La rinuncia alla proprietà rappresenta solo un eventuale post factum della vicenda.
Il Collegio ritiene che il contrasto con la giurisprudenza amministrativa sia più apparente che reale. L’equivoco nasce dal considerare il risarcimento come contropartita dell’abiura del diritto, mentre esso costituisce la conseguenza dell’illecito. Nel caso di specie, il giudice d’appello ha errato nel non considerare la voce di danno relativa allo svuotamento delle facoltà del dominio, limitandosi a verificare la titolarità formale del bene. La sentenza viene cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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