Incarichi ex art. 15-octies: giurisdizione amministrativa e clausole del bando (TAR Sicilia n. 2090 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Rientrano nella giurisdizione amministrativa, ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, le controversie relative alle procedure selettive indette dalle aziende sanitarie per il conferimento di incarichi libero-professionali ex art. 15-octies d.lgs. n. 502/1992, allorché la selezione presenti natura comparativa, svolgimento procedimentalizzato, esercizio di discrezionalità tecnica e formazione di una graduatoria di merito. Il candidato è titolare di una posizione di interesse legittimo, a nulla rilevando la natura autonoma del rapporto da costituire. Le clausole del bando che individuano i requisiti di ammissione vanno interpretate secondo il significato letterale, ai sensi dell’art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ., e vincolano la stessa amministrazione, che non può disapplicarle. Il chiarimento tardivo e difforme reso dall’amministrazione non genera legittimo affidamento in un’interpretazione contraria alla lex specialis, né è invocabile la disparità di trattamento per estendere a proprio favore una condotta illegittima.
Il Fatto
L’azienda sanitaria provinciale indice una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi libero-professionali di psicologo ai sensi dell’art. 15-octies d.lgs. n. 502/1992. L’art. 2 del bando richiede, tra i requisiti generali, di non essere dipendente di enti pubblici o privati con rapporto di lavoro subordinato e precisa che tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. L’art. 9 stabilisce invece che non possono essere conferiti incarichi a chi, al momento della sottoscrizione del contratto, sia titolare di un rapporto di dipendenza o di un rapporto flessibile.
La ricorrente presenta domanda e, rilevata l’ambiguità, chiede chiarimenti: l’amministrazione risponde qualificando il criterio come incompatibilità e non come requisito di eleggibilità, da verificare alla firma del contratto. Inserita in graduatoria e convocata per il conferimento dell’incarico, viene poi dichiarata decaduta con delibera motivata sul riscontro del Centro per l’Impiego, che la segnala titolare di un contratto a tempo determinato con una cooperativa sociale. Impugna la decadenza, il tacito annullamento del conferimento e la clausola del bando.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. La procedura presenta tutti gli indici della selezione concorsuale: bando con requisiti e termini perentori, nomina di commissione, valutazione dei titoli e colloquio con attribuzione di punteggi, formazione di una graduatoria finale. Ciò che rileva non è la tipologia del rapporto da instaurare, ma la natura comparativa della selezione e l’esercizio di discrezionalità tecnica, che radica una posizione di interesse legittimo. Il Tribunale richiama TAR Friuli Venezia Giulia n. 182 del 2023, TAR Palermo n. 1933 del 2021, TAR Palermo n. 173 del 2024 e SS.UU. n. 10360/2021, prendendo espressamente le distanze dall’orientamento opposto.
Nel merito, la motivazione per relationem è ritenuta adeguata, perché l’atto richiama la nota di rettifica del Centro per l’Impiego. Sul requisito contestato, il Collegio applica il canone dell’interpretazione letterale: l’art. 2 è inequivoco nel richiedere il possesso del requisito già alla data della domanda; l’art. 9 disciplina una fase successiva e diversa. Le prescrizioni della lex specialis vincolano anche l’amministrazione, che non conserva margini di disapplicazione (richiamati Cons. Stato n. 2709 del 2014, n. 1196 del 2022 e n. 1604 del 2020).
Quanto all’affidamento, il chiarimento reso in riscontro alla richiesta di chiarimenti non vale a rendere legittima un’interpretazione contraria al bando, essendo imputabile al solo soggetto che lo ha reso (richiamato Cons. Stato n. 1889 del 2024). La mancata esclusione di altri candidati in situazione analoga non è invocabile come disparità di trattamento, non potendosi estendere a proprio favore una condotta illegittima (Cons. Stato n. 2498 del 2019).
La censura di illegittimità costituzionale è dichiarata inammissibile per genericità, oltre che infondata: la clausola rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella conformazione del bando. Infine, l’atto è espressione di potere vincolato, con la conseguenza che le doglianze sulle garanzie procedimentali non hanno fondamento, non potendo la partecipazione del privato condurre a esito diverso. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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