Ottemperanza al giudicato: interessi non provati e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1786 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il pagamento della sola sorte capitale non integra l’integrale esecuzione del giudicato quando il titolo comprenda anche gli interessi. Grava sull’amministrazione debitrice l’onere di provare l’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal titolo, non essendo sufficiente la produzione di un dispositivo di pagamento che non menzioni gli accessori. Il pagamento dei soli interessi non documentato determina la parziale cessazione della materia del contendere per la sorte capitale e l’accoglimento del ricorso per la parte residua. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per l’eventuale ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale di Pisa, sezione lavoro, con sentenza n. 462 del 17 settembre 2024 ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 943,57 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute per l’incarico di docenza a tempo determinato svolto negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. Il titolo è passato in giudicato.
Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito producendo un dispositivo di pagamento per la sola sorte capitale e un cedolino di febbraio 2025.
La Motivazione della Corte
Con ordinanza n. 1179 del 23 giugno 2025 il Tribunale aveva assegnato alle parti termine fino al 15 settembre 2025 per chiarire documentatamente se la sentenza fosse stata integralmente eseguita, non essendo desumibile dagli atti depositate la portata degli adempimenti. La ricorrente ha replicato che il cedolino prodotto non aveva alcun rapporto con il credito azionato, che la sorte capitale era stata corrisposta con il cedolino di aprile 2025, e che restavano impagati gli interessi legali. L’amministrazione non ha depositato memorie né documenti nel termine.
Il Collegio ha anzitutto rilevato che il pagamento della sorte capitale è intervenuto, cosicché per tale parte va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere. La circostanza che il pagamento sia avvenuto dopo l’instaurazione del giudizio non ne ha impedito la rilevazione quale fatto satisfattivo sopravvenuto del credito capitale.
Quanto agli interessi, il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione resistente non ha dato alcuna prova del pagamento. L’onere probatorio dell’avvenuta esecuzione grava sul debitore, che nel giudizio di ottemperanza è tenuto a dimostrare l’integrale adempimento degli obblighi derivanti dal titolo. La mancata documentazione ha quindi determinato l’accoglimento del ricorso per la parte residua.
Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con nomina sin d’ora del commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, per il caso di ulteriore inadempienza. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa in relazione ai numerosi precedenti analoghi.
Nota della Redazione
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