La rinuncia al ricorso dichiarata prima dell’udienza estingue il giudizio amministrativo (TAR Puglia n. 765 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata all’amministrazione intimata e depositata prima dell’udienza, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo che prende atto della rinuncia è esonerato da ogni valutazione nel merito delle censure proposte. La declaratoria di estinzione prescinde dalla costituzione in giudizio dell’amministrazione e si fonda sulla sola dichiarazione della parte ricorrente. La definizione bonaria della controversia, intervenuta tra le parti, costituisce il presupposto sostanziale della rinuncia e ne conferma la ritualità.
Il Fatto
Una società, titolare di un compendio immobiliare nel territorio comunale destinato ad attività estrattiva, impugnava davanti al TAR Puglia le deliberazioni con cui la Giunta municipale aveva approvato i valori venali delle aree edificabili rilevanti ai fini IMU per l’anno 2020. Il ricorso investiva la deliberazione n. 62 del 2020, nella parte in cui attribuiva alle aree tipizzate come “D5” dalle N.T.A. del P.U.G. un valore di 8 €/mq, qualificandole edificabili per la presenza dell’attività estrattiva.
Con motivi aggiunti la società impugnava anche la successiva deliberazione n. 204 del 2020, che aveva rideterminato il valore in 3,50 €/mq confermando la qualificazione delle aree come fabbricabili. Nel corso del giudizio interveniva un accertamento con adesione e accordo conciliativo, con cui la controversia veniva definita bonariamente. La società notificava quindi atto di rinuncia al ricorso. Il Comune, intimato, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, con atto notificato all’amministrazione comunale e depositato in giudizio. La rinuncia è stata valutata rituale sotto il profilo della notificazione alla controparte e del deposito.
Su questa base il Tribunale applica il combinato disposto degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La norma ricollega alla rinuncia la conseguenza dell’estinzione del giudizio. Il Collegio prende atto della dichiarazione della parte e ne deriva la declaratoria di estinzione, con esplicito esonero da ogni valutazione nel merito.
Il percorso argomentativo è lineare: accertata la ritualità dell’atto, non residua alcuno spazio per l’esame delle censure articolate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti. Le doglianze sulla qualificazione delle aree come fabbricabili e sul valore venale attribuito ai fini IMU restano così estranee al decisum. La definizione bonaria intervenuta tra le parti sostiene la rinuncia e ne giustifica la declaratoria.
Sul piano delle spese, il Tribunale rileva la mancata costituzione dell’amministrazione intimata e, in ragione dell’esito del giudizio, dispone che nulla sia dovuto sulle spese di lite. La sentenza è dichiarata esecutiva a cura dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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