La diffida a stipulare la convenzione non è atto lesivo impugnabile (Cons. Stato n. 8358 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La diffida con cui l’amministrazione comunale invita l’ente concessionario a stipulare la convenzione ex art. 35 legge n. 865/1971 costituisce atto procedimentale che non lede con attualità e immediatezza la situazione giuridica del destinatario. L’atto lesivo è il successivo provvedimento di decadenza. La tutela in questa fase è assicurata dalle forme procedimentali di contestazione del contenuto della diffida. Non è ammissibile nel processo amministrativo un’azione giudiziale rivolta a prevenire possibili future lesioni derivanti da successivi atti amministrativi. Il giudice che ritenga carenti le condizioni dell’azione di annullamento non può convertirla d’ufficio in azione risarcitoria o di accertamento.
Il Fatto
Il Comune ha rilasciato all’ente gestore dell’edilizia residenziale pubblica tre concessioni edilizie tra il 1978 e il 1982 per aree destinate a un piano di edilizia economica e popolare. Le parti non avevano mai stipulato la convenzione prevista dall’art. 35 legge n. 865/1971, necessaria a disciplinare il diritto di superficie e il rilascio dei titoli edilizi, benché le aree fossero già state immesse in possesso e i lavori avviati.
Il Comune ha quindi diffidato il direttore generale dell’ente a comparire per la stipula, avvertendo che in caso di mancata comparizione sarebbe stato redatto verbale negativo e l’ente sarebbe stato dichiarato decaduto da ogni diritto sulle aree, con acquisizione degli edifici ai sensi dell’art. 934 cod. civ. L’ente non ha contestato la pretesa economica, chiedendo solo di esaminare i conteggi e di posticipare il pagamento; il Comune ha rifiutato. L’ente ha impugnato la diffida davanti al TAR, che ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. Propone appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale: se la diffida a stipulare, a prescindere dalla sua forma esteriore, abbia una sostanza pregiudizievole idonea a fondare l’interesse ad agire. L’appellante sostiene che il Comune avrebbe imposto un obbligo di fare incidente sulla libertà negoziale dell’ente.
Il motivo non è fondato. La diffida è qualificata come atto procedimentale che non ha idoneità a ledere con attualità e immediatezza la situazione giuridica della destinataria. L’atto lesivo è individuato nel provvedimento di decadenza, che non era stato adottato.
Il Collegio respinge anche l’argomento secondo cui la decadenza rappresenterebbe solo il culmine della lesività e l’omessa impugnazione della diffida lascerebbe la parte senza tutela. La tutela, si osserva, è assicurata dalle forme di tutela procedimentale, mediante la contestazione del contenuto della diffida stessa. Il processo amministrativo non consente di proporre un’azione per prevenire possibili future lesioni derivanti da successivi atti amministrativi.
Quanto al secondo motivo, l’appellante lamenta che il TAR abbia escluso la conversione dell’azione caducatoria in azione risarcitoria e di accertamento. Il motivo è infondato: una volta accertata l’assenza delle condizioni dell’azione di annullamento, correttamente il primo giudice ha escluso che essa potesse essere convertita in azione di natura diversa. L’appello è quindi rigettato, con condanna dell’appellante alle spese processuali liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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