Quote latte, prova documentale in appello e interruzione della prescrizione (Cons. Stato n. 3443 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione degli atti di riscossione dei crediti per prelievo latte, la produzione in appello di nuovi documenti è ammessa, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., quando la parte che ne aveva l’onere non abbia potuto ottemperare all’ordine istruttorio per difetto di prova della conoscenza legale del provvedimento. L’omessa ottemperanza non può fondare preclusioni processuali in assenza di dimostrata notificazione dell’ordinanza istruttoria. Deve inoltre essere sempre ammessa, anche in grado d’appello, l’acquisizione di documenti diretti a provare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante. La notificazione di atti amministrativi di recupero e la pendenza dei relativi giudizi interrompono la prescrizione, che ricomincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.
Il Fatto
Una società agricola operante nel settore lattiero ha impugnato l’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per oltre 268.000 euro, relativa a residui iscritti a ruolo dall’AGEA per il c.d. prelievo latte dell’annata 2004/2005. L’intimazione traeva origine da una cartella di pagamento notificata nel 2008.
Il TAR Veneto ha accolto il ricorso sotto il profilo assorbente della prescrizione, ritenendo non provati atti interruttivi intervenuti tra la notifica della cartella e l’intimazione del 2021, e ha respinto la domanda risarcitoria. AGEA e ADER hanno appellato, depositando nuovi documenti e chiedendone l’ammissione ex art. 104 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’indirizzo della Sezione secondo cui non è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti quando la parte era rimasta inadempiente all’ordine istruttorio del primo giudice, non potendo i poteri di ufficio del giudice d’appello svolgere funzione di supplenza della parte inerte. Tuttavia, nel caso concreto AGEA non si era costituita e dal fascicolo telematico non risultava che l’ordine istruttorio le fosse stato comunicato o notificato.
In mancanza di prova sulla conoscenza legale dell’ordinanza del TAR, l’omessa ottemperanza non può essere posta a fondamento di preclusioni processuali. I documenti sono pertanto ammissibili ai sensi dell’art. 104 c.p.a., perché diretti a provare l’interruzione della prescrizione e quindi indispensabili per contestare la sentenza di prime cure. Per i documenti volti a dimostrare giudicati esterni l’ammissibilità discende da un’autonoma ragione.
Nel merito, la difesa erariale ha prodotto plurimi atti interruttivi tra il 2008 e il 2019: provvedimenti AVEPA, una cartella di pagamento e due intimazioni, tutti oggetto di contenziosi definiti con pronunce del TAR e del Consiglio di Stato. Tali atti notificati interrompono la prescrizione, e anche i relativi giudizi la interrompono ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., con nuovo decorso dal passaggio in giudicato della sentenza. Non risulta spirato né il termine decennale per la sorte capitale né quello quinquennale per gli interessi. Diventa perciò irrilevante il quesito sulla prescrizione quadriennale di cui all’art. 3, Reg. (CE) n. 1290/05.
I motivi riproposti dall’appellata sono in parte inammissibili, perché veicolano doglianze da far valere contro la cartella presupposta, e in parte infondati. Non si configura l’annullamento di diritto ex art. 1, comma 543, L. n. 228/2012, per difetto di prova del procedimento di sospensione tipizzato. Le censure sugli interessi sono infondate: gli artt. 8-ter e 8-quinquies del D.L. n. 5/2009 richiamano anche gli accessori del credito e il d.P.R. n. 602/1973 è applicabile in virtù del rinvio. Il difetto di motivazione non sussiste, essendo l’atto motivato per relationem agli atti presupposti. L’appello è accolto e la domanda di annullamento rigettata, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.