Estensione del giudicato sul consorzio di bonifica a Regione e concessionario (TAR Campania n. 4904 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza hanno legittimazione passiva esclusivamente i soggetti nei cui confronti si è formato il giudicato, non essendo sufficiente a estendere l’efficacia soggettiva della sentenza l’esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di poteri di vigilanza e controllo sull’ente debitore. La successione a titolo universale o particolare nei rapporti dell’ente dissestato costituisce l’unico titolo idoneo a fondare l’obbligo esecutivo in capo a un soggetto diverso dal destinatario del giudicato, e deve essere provata. Il richiamo ai principi di cui all’art. 2112 c.c. non è pertinente quando manchi un trasferimento d’azienda e la relativa prova. Le questioni di costituzionalità e di compatibilità eurounitaria divengono irrilevanti quando le domande che le sorreggono siano inammissibili.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi, ha condannato la Gestione Liquidatoria del Consorzio di Bonifica della Valle Telesina al pagamento di un corrispettivo per prestazioni professionali, oltre accessori e interessi. Espone di aver conseguito, in una precedente procedura esecutiva, l’assegnazione di soli 15.000 euro per incapienza del residuo e di aver esperito senza esito un pignoramento presso terzi.

Il ricorrente chiede quindi che l’esecuzione del giudicato sia ordinata anche alla Regione Campania, per i poteri di vigilanza, controllo e sostituzione sui consorzi, e al Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, subentrato nella titolarità dei beni e delle funzioni del precedente gestore. In via subordinata sollecita questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea della normativa regionale di soppressione e liquidazione dei consorzi. Si costituisce la sola Regione, eccependo il difetto di legittimazione passiva e l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui non hanno legittimazione passiva nel giudizio di ottemperanza le amministrazioni estranee al provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione, se la sentenza non è stata pronunciata anche nei loro confronti. L’unica eccezione è data dagli aventi causa o successori a titolo universale, nei cui confronti il giudicato ha forza di legge ai sensi dell’art. 2909 c.c.

Nel caso concreto neppure il ricorrente afferma che la Regione e il nuovo concessionario siano successori del disciolto consorzio. Le domande si fondano piuttosto su una pretesa responsabilità degli enti per i debiti assunti dall’ente, che presupporrebbe la soluzione di questioni mai affrontate nel giudizio di cognizione, al quale quegli enti sono rimasti estranei, e che resta perciò estranea al perimetro oggettivo del giudicato.

Il TAR esclude comunque la configurabilità di una successione, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 08853 del 10.10.2023, resa su caso analogo, che a sua volta cita Cons. Stato, sez. VI, n. 6068 del 29.11.2012 e Cass. civ., sez. I, n. 14668 del 29.05.2019. L’esercizio di funzioni di vigilanza e controllo, i poteri di commissariamento e il contributo finanziario non consentono di imputare alla Regione l’attività del consorzio e i relativi oneri, trattandosi di controllo esterno su un ente distinto e autonomo, dotato di personalità giuridica. Nessuna fonte normativa dispone la successione a titolo universale della Regione, né l’assunzione della veste di coobbligata solidale.

Quanto al nuovo concessionario, il richiamo all’art. 2112 c.c. è dichiarato non pertinente: la norma riguarda i rapporti di lavoro subordinato in essere al momento del trasferimento d’azienda, evenienza esclusa nel caso concreto per difetto di prova. L’inammissibilità delle domande rende irrilevanti le questioni di costituzionalità e di compatibilità eurounitaria, peraltro genericamente formulate.

Il ricorso è invece accolto verso la Gestione Liquidatoria, unico soggetto destinatario del giudicato: provato il passaggio in giudicato e il decorso del termine di cui all’art. 14 della legge n. 669/1996, e non avendo la debitrice assolto all’onere di provare il fatto estintivo, il TAR dichiara l’obbligo di integrale esecuzione nel termine di sessanta giorni e nomina commissario ad acta il Prefetto di Benevento per l’ulteriore ritardo. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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