Opposizione allo stato passivo: onere di indicazione e non contestazione del curatore (Cass. civ. Sez. 1 n. 2253 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., l’opponente non è onerato di produrre nuovamente i documenti già allegati alla domanda di ammissione, ma deve indicarli specificatamente nell’atto introduttivo, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.; in mancanza, il tribunale non è tenuto a disporne d’ufficio l’acquisizione. La deduzione del curatore circa la mancata prova del credito costituisce una mera difesa, non soggetta ai termini di decadenza, e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Il principio di non contestazione, pur applicabile al curatore, non comporta l’automatica ammissione del credito, dovendo comunque il giudice accertare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa.
Il Fatto
L’Inps proponeva opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo dell’amministrazione straordinaria, che aveva escluso due crediti oggetto di domande tardive. Il Tribunale rigettava l’opposizione, rilevando che l’ente non aveva prodotto i documenti a sostegno delle pretese né indicato, nell’atto introduttivo, quelli già allegati alla domanda di insinuazione, ritenendo la documentazione versata inidonea a fornire la prova dei fatti costitutivi. L’ente previdenziale ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, relativo alla mancata acquisizione d’ufficio del fascicolo della fase sommaria. Richiama il consolidato orientamento per cui l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti ex art. 99 l.fall. non implica una nuova produzione, ma impone all’opponente di individuare gli atti sui quali intende fondare la pretesa anche in sede di opposizione; solo a questa condizione il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio, non potendo sopperire all’inerzia della parte.
Nel secondo motivo, l’ente deduceva che il curatore avesse riconosciuto i crediti svolgendo difese incompatibili con la negazione della prova. Sul punto, la Corte precisa che la contestazione della fondatezza della domanda per mancata prova è una mera difesa, proponibile anche oltre i termini e rilevabile d’ufficio, senza che l’atteggiamento del curatore configuri una non contestazione idonea ad alterare gli oneri probatori.
La Corte afferma poi che il giudice dell’opposizione ha il potere-dovere di rilevare anche l’insussistenza dei fatti costitutivi del credito, a partire dalla sua prova, senza dover instaurare il contraddittorio, necessario solo per le eccezioni in senso stretto. Il principio di non contestazione non determina l’automatica ammissione del credito, restando imprescindibile l’accertamento effettivo della pretesa azionata.
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Nota della Redazione
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