Rinuncia in conferenza di servizi alla proroga dei titoli edilizi e balneari (TAR Puglia n. 239 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla proroga ex lege dei titoli edilizi e paesaggistici, formalizzata dal rappresentante della società in conferenza di servizi nell’ambito di un percorso di adeguamento concordato con l’amministrazione, vincola il soggetto che l’ha resa. Il principio del divieto di venire contra factum proprium, espressivo del dovere di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, impedisce di contestare ex post l’atto cui si è cooperato. La proroga prevista dall’art. 10-septies d.l. n. 21/2022 non opera, inoltre, quando i titoli abilitativi risultino in contrasto con i nuovi strumenti urbanistici approvati o con i piani di tutela del paesaggio. La facoltà di mantenimento annuale delle strutture balneari amovibili riconosciuta dall’art. 8, comma 5, legge Regione Puglia n. 17 è una mera possibilità, esercitabile nei limiti delle determinazioni di tutela paesaggistica.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva strutture amovibili in area demaniale, adibite a bar e ristorante e funzionali all’attività balneare. Il titolo autorizzativo, originariamente quinquennale con scadenza al 9 giugno 2021, era stato prorogato fino al 31 dicembre 2023. In prossimità della scadenza la società presentava domanda di rinnovo, senza che il Comune completasse l’istruttoria.
Con nota del 2 febbraio 2024 la società comunicava di volersi avvalere della proroga prevista dall’art. 10-septies d.l. n. 21/2022. Il Comune rigettava l’istanza e adottava l’ordinanza di rimozione dei manufatti con ripristino dei luoghi. La società impugnava il diniego, la nota dirigenziale e l’ordinanza, deducendo violazione della proroga normativa, nullità della rinuncia contenuta nel verbale della conferenza di servizi del 1° giugno 2023 e violazione dell’art. 8, comma 5, legge Regione Puglia n. 17.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Il punto centrale è la rinuncia che il rappresentante della società aveva reso in conferenza di servizi nell’ambito di un percorso concordato con il Comune, volto a ricollocare i manufatti precari nell’alveo della nuova pianificazione paesaggistica. Alla conferenza era presente un soggetto munito di idonei poteri rappresentativi, e per facta concludentia è emersa la volontà della società di cooperare nel percorso di adeguamento.
La ricorrente aveva contestato la rappresentatività del delegato e chiesto la reviviscenza del dispositivo normativo. Il TAR ritiene invece che il divieto di venire contra factum proprium, espressivo del dovere di collaborazione e buona fede tra cittadino e amministrazione, alla luce dell’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, impedisca di contestare ex post una rinuncia formalizzata, tanto più in presenza del valore preminente della tutela paesaggistica.
Il Collegio aggiunge una seconda ragione di rigetto, di carattere sostanziale. La proroga invocata presuppone che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati o con piani di tutela del paesaggio. Il Comune aveva evidenziato l’avvenuto aggiornamento del PPTR, l’approvazione del PUG adeguato e la modifica del regolamento edilizio: la relazione tecnica depositata documenta la carenza di compatibilità dell’autorizzazione scaduta.
Quanto alla disciplina regionale, il mantenimento annuale delle strutture è qualificato come mera facoltà, che si inserisce nella pianificazione edilizia di competenza comunale. Il Collegio richiama Cons. St., sez. V, n. 8474 del 2024 e Cons. St., sez. II, n. 6666 del 2024. Ribadisce poi, con Cons. St., sez. III, n. 3383 del 2024, che la norma regionale va intesa come eccezione limitata ai casi in cui il mantenimento non incida sulle esigenze di tutela paesaggistica. L’ordinanza Cons. St., sez. IV, n. 2492 del 2024 conferma che la facoltà va esercitata nei limiti delle determinazioni a tutela del paesaggio.
Ne consegue il rigetto anche del motivo di illegittimità derivata riferito all’ordinanza di rimozione, che dell’accertata incompatibilità costituisce atto consequenziale. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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