La rinuncia all’interesse impone l’improcedibilità senza esame del merito (TAR Lombardia n. 680 del 09.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. La dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione vincola il giudice, che non può esaminare il merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa e dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il principio discende dal carattere dispositivo che governa il processo amministrativo.

Il Fatto

La società ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata, ha impugnato la delibera di Giunta regionale con cui la Regione Lombardia ha fissato gli indirizzi di programmazione per l’anno 2022, nella parte in cui assume il finanziamento del 2019 come base di calcolo del budget, tanto per l’attività di ricovero quanto per quella ambulatoriale.

Insieme alla delibera la ricorrente ha impugnato lo schema di contratto trasmesso dall’ATS, il contratto di esercizio 2022 sottoscritto con riserva e gli atti applicativi, chiedendo anche l’accertamento della nullità o inefficacia del contratto nelle parti applicative della delibera. La Regione si è costituita eccependo inammissibilità e infondatezza. In vista dell’udienza la società ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, alla luce della giurisprudenza formatasi nelle more.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la controversia non giunge al merito per effetto della sopravvenuta caduta dell’interesse. La regola applicata è quella dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che impone la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

Il Tribunale richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7553 del 2022, secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione. Può quindi dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice, il quale può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

Il percorso argomentativo esclude ogni alternativa. Il giudice non può decidere la controversia nel merito, non può procedere d’ufficio e non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Deve adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, in coerenza con il principio dispositivo che governa il processo amministrativo.

La decisione si fonda sul richiamo a un indirizzo consolidato, che il Collegio dichiara di condividere, e che annovera ulteriori precedenti della medesima magistratura amministrativa. La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Le spese di lite sono compensate. Il Tribunale valorizza tre fattori: la limitata attività difensiva svolta dalla resistente in vista dell’udienza pubblica, la natura in rito della decisione e la circostanza che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è stata formulata lealmente e tempestivamente alla luce della giurisprudenza sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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