Sottosuolo di strada pubblica e demolizione dei vani interrati abusivi (TAR Lombardia n. 696 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sottosuolo di un’area già accertata con sentenza passata in giudicato come destinata a strada pubblica soggiace al medesimo regime giuridico del soprassuolo. Ne consegue la legittimità dell’ordine di demolizione dei vani interrati realizzati nel sottosuolo del sedime viario, in quanto opere abusive che occupano suolo demaniale. Il Comune non deve preventivamente annullare in autotutela il titolo edilizio che aveva rappresentato in modo non veritiero la sede viaria, poiché l’esercizio del potere repressivo dell’abuso edilizio prescinde dall’incisione del titolo. Il parziale accoglimento di un’osservazione al P.G.T. non è idoneo a legittimare abusi già consumati. Gli accertamenti peritali sulla consistenza dello sconfinamento, già scrutinati nel giudizio definito con il giudicato, non sono rinnovabili.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Seregno ha ingiunto la demolizione di vani interrati realizzati nel sottosuolo di un’area destinata in parte a strada pubblica vicinale, oltre al ripristino dello stato dei luoghi. La vicenda si innesta su un precedente contenzioso, relativo alla demolizione di una recinzione parimenti costruita sul suolo demaniale, definito con sentenza di rigetto del TAR, confermata in appello dal Consiglio di Stato.
I ricorrenti hanno dedotto l’errore sui presupposti, contestando che il muro dei box sconfinasse nel sedime viario e la stessa natura demaniale del tratto di strada, oltre allo sviamento di potere e alla necessità di previa autotutela sul titolo edilizio. Hanno inoltre invocato la contraddittorietà rispetto al parziale accoglimento di un’osservazione al P.G.T. e l’inesattezza degli accertamenti peritali. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione processuale, risultando il ricorso infondato nel merito, e ha trattato congiuntamente le censure per la loro stretta connessione, con motivazione resa nella forma semplificata dell’art. 74 c.p.a.
Il punto di partenza è il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR n. 1841/2013, confermata dal Consiglio di Stato n. 6148/2014, con cui era stata acclarata la destinazione dell’area a strada pubblica. Il Tribunale ha valorizzato l’attestazione comunale di viabilità pubblica del 22.3.2016, che richiama la deliberazione consiliare n. 146 del 1965, ove la vicinale è inserita nell’elenco delle pubbliche vie.
Su questa base il Collegio ha ritenuto che, se correttamente era stata disposta la rimozione della recinzione, altrettanto correttamente il Comune ha ordinato la demolizione dei vani interrati, «essendo il sottosuolo sottoposto al medesimo regime dell’area soprastante». La censura sull’asserito carattere incolto del terreno e quella sulla natura non demaniale del tratto viario si infrangono sul giudicato.
Quanto alla necessità di previa autotutela sul titolo edilizio, il Tribunale ha respinto la tesi: l’ordine di demolizione costituisce esercizio del potere repressivo dell’abuso edilizio e non richiede l’annullamento del titolo che aveva rappresentato in modo non corretto la sede viaria. Il parziale accoglimento dell’osservazione al P.G.T. non è idoneo a legittimare abusi già realizzati. Infine, gli accertamenti peritali sullo sconfinamento non possono essere rimessi in discussione, essendo già scrutinati nel giudizio passato in giudicato, con conseguente rigetto della richiesta istruttoria. Il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese, liquidate in complessivi € 3.000,00.
Nota della Redazione
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