Contributo tariffario idrico spetta all’ATO e non al gestore (C.G.A.R.S. n. 830 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo tariffario previsto dall’art. 4 legge reg. Sicilia 31 maggio 2004 n. 9 è destinato al finanziamento del piano d’ambito nel suo complesso e non del solo piano economico-finanziario della concessione. Legittimato a riceverlo e ad agire per il suo riconoscimento è pertanto l’ATO, non il gestore del servizio idrico integrato. Il gestore che convenga in giudizio la Regione per ottenere quel contributo agisce in nome proprio per la tutela di un diritto altrui: si tratta di sostituzione processuale non consentita dall’art. 81 cod. proc. civ., salvo i casi eccezionali espressamente previsti. La domanda è inammissibile per difetto di legittimazione attiva, non essendo stata proposta né dichiarata come azione surrogatoria.
Il Fatto
La società appellante gestisce il servizio idrico integrato in forza di una convenzione sottoscritta nel 2006 con il Consorzio ATO di Caltanissetta. Ha impugnato la nota con cui l’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha negato l’erogazione del contributo tariffario per i periodi successivi al 2010, sostenendo di essere beneficiaria effettiva del contributo in ragione della non sufficiente remuneratività della tariffa.
Il TAR Sicilia, Sez. I, con sentenza n. 1652/2023, ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta l’interpretazione dell’art. 4 legge reg. n. 9/2004 seguita dall’Amministrazione e negando la legittimazione attiva della ricorrente. La società ha proposto appello; l’Amministrazione regionale ha resistito, riproponendo le eccezioni di rito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la questione di giurisdizione, rilevando che la controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: la concessionaria agisce verso un terzo, la Regione, per il riconoscimento di un credito previsto da una norma di legge e non dipendente da valutazioni discrezionali. Non ricorrono né l’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., né la lett. c) della stessa disposizione. Il giudice competente sarebbe quello ordinario, come la stessa appellante ha mostrato di ritenere citando la Regione davanti al Tribunale di Palermo per il pagamento delle stesse somme.
Tale questione non è però decidibile in questa sede. Ai sensi dell’art. 9 cod. proc. amm., nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione è rilevato solo se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia che ha statuito sulla giurisdizione. L’Amministrazione aveva eccepito il difetto in primo grado, ma non ha proposto appello incidentale sul punto: la relativa statuizione è passata in giudicato e il Collegio non può rilevarla d’ufficio.
Passando al merito, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Il piano d’ambito, ai sensi dell’art. 149 d.lgs. n. 152/2006, è un atto complesso che comprende ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e piano economico-finanziario: non si identifica con quest’ultimo né con il rapporto di concessione tra ATO e gestore. Il contributo finanzia dunque il piano d’ambito nel suo complesso.
Corretta è quindi l’interpretazione letterale dell’art. 4 legge reg. n. 9/2004: legittimato a ricevere il contributo è soltanto l’ATO. Il rapporto con la Regione intercorre con l’ente d’ambito, e quello tra ente e gestore non abilita il secondo ad agire in nome e per conto del primo. L’azione dell’appellante configura così sostituzione processuale vietata dall’art. 81 cod. proc. civ., non dichiarata come azione surrogatoria e non riqualificabile d’ufficio.
Il Collegio esclude la riqualificazione anche nel merito: manca la dichiarazione dell’intenzione di agire in surrogatoria, necessaria per l’interesse ad agire (Cass. civ., Sez. III, n. 16430 del 2024); il rapporto tra ATO e Regione ha natura strettamente personale, con conseguente preclusione ex ultima parte dell’art. 2900 cod. civ. (Cass. civ., Sez. II, n. 23 del 2025); l’inerzia dell’ATO è indicativa di accettazione dell’interpretazione regionale (Cass. civ., Sez. II, n. 5805 del 2012). L’appello è respinto, con condanna alle spese in favore dell’Amministrazione regionale.
Nota della Redazione
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