Silenzio MASE su VIA illegittimo senza parere Commissione (TAR Puglia n. 614 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale disciplinato dagli artt. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, il silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sull’istanza del privato integra silenzio-inadempimento e va dichiarato illegittimo. L’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato, senza vincolo di contenuto, permane anche quando la Commissione tecnica non abbia reso il parere o non abbia predisposto lo schema di provvedimento di VIA. La mancata espressione dei pareri nei termini, ovvero l’espressione di pareri negativi, non elide infatti il dovere di pronuncia dell’autorità competente. La natura perentoria dei termini, affermata dall’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, opera ai soli fini degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 241/1990 e non determina la perdita del potere amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato istanza di VIA per la realizzazione di un impianto agrivoltaico in due comuni pugliesi. Dopo interlocuzioni procedimentali, l’istanza è stata riformulata e la documentazione è stata pubblicata per la consultazione pubblica. La Commissione tecnica PNRR-PNIEC non ha però espresso il parere né predisposto lo schema di provvedimento entro i termini.
La società ha quindi agito ex artt. 31 e 117 del c.p.a. per far accertare l’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’ambiente e del Ministero della cultura e per ottenere la condanna a concludere il procedimento, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Le amministrazioni si sono costituite con atto di mero stile; un rapporto informativo ha confermato che la procedura non può proseguire senza il parere della Commissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda che il ricorso contra silentium è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza del privato. L’esperibilità dell’azione è condizionata al riscontro di un perdurante e antidoveroso contegno inerte del soggetto pubblico, restando irrilevante la natura discrezionale o meno del provvedimento richiesto (Cons. Stato, sez. IV, n. 1559/2020; Cons. Stato, sez. IV, n. 8810/2019).
Nel caso concreto viene in rilievo la disciplina speciale dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per i progetti PNRR e PNIEC, tra i quali rientra quello in esame. Il comma 2-bis fissa il termine di trenta giorni dalla conclusione della consultazione e comunque di centotrenta giorni dalla pubblicazione per lo schema di provvedimento, cui seguono trenta giorni per l’adozione del provvedimento di VIA. Il comma 1, ultimo periodo, prevede che la mancata espressione dei pareri nei termini, o l’adozione di pareri negativi, non impedisca la valutazione. Il comma 2-quater regola il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Il Collegio precisa che la natura perentoria dei termini, sancita dal comma 7, non comporta la perdita del potere in capo all’amministrazione. Tale qualificazione è limitata all’operatività degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990; residua pertanto l’obbligo di provvedere a fronte dell’istanza del privato. In senso conforme il Collegio richiama TAR Lazio, sez. III, n. 12670/2024 e TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 500/2024, nel quadro del favor per le fonti rinnovabili confermato dal Regolamento (UE) 2022/2577.
La sola scansione temporale degli atti sostiene la conclusione: a fronte dell’istanza del 06.04.2023 e della consultazione avviata dal 12.05.2023, il procedimento è fermo in fase istruttoria, essendo decorso il termine complessivo di centotrenta più trenta giorni. Il Tribunale dichiara pertanto l’illegittimità del silenzio e riconosce l’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato, assegnando il termine di 180 giorni per le determinazioni finali. La nomina del commissario ad acta è differita, previa istanza di parte, in caso di perdurante inadempimento. Le spese seguono la soccombenza dei due Ministeri.
Nota della Redazione
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