Silenzio-inadempimento e poteri del commissario ad acta nell’acquisizione sanante (TAR Sicilia n. 3795 del 14.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta, nominato in sede di accertamento del silenzio-inadempimento, esaurisce l’incarico con l’adozione del provvedimento espressivo che il giudicato gli impone, senza che possa pretendersi da lui la soluzione di un’incertezza catastale estranea al perimetro del mandato. Il provvedimento commissariale adottato su una situazione di fatto obiettivamente incerta non integra difetto di istruttoria né elusione del giudicato, dovendosi escludere che l’amministrazione sostituta sia tenuta a decisioni che presuppongano una preliminare definizione dei dati catastali da parte degli uffici competenti. L’eventuale scarto tra l’area posseduta e quella concretamente acquisita può essere fatto valere solo in un momento successivo, tramite nuova istanza, spontanea o jussu judicis. La richiesta del commissario diretta a ottenere il pagamento del compenso, formulata con memoria non notificata, è inammissibile per violazione del principio del contraddittorio.
Il Fatto
Il ricorrente e i suoi fratelli erano proprietari di terreni distinti al catasto al foglio 44, particella 233, poi frazionata. Il Comune aveva occupato l’area per realizzare alloggi economico-popolari in forza di un’ordinanza del 1983 e del relativo verbale di immissione in possesso, senza però adottare il decreto di esproprio che chiudesse la procedura ablatoria. Il proprietario ha quindi diffidato l’ente a provvedere all’acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 o alla restituzione con riduzione in pristino.
Con sentenza n. 594/2022 della Sez. II del TAR Catania il ricorso avverso il silenzio è stato accolto, con condanna del Comune a pronunciarsi entro novanta giorni e nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. L’ente è rimasto inerte e il commissario, dopo proroghe e un’istanza di sostituzione respinta, ha adottato la delibera n. 02 del 17.11.2023, acquisendo la sola particella 1062 di mq 236 e ritenendo che i ricorrenti non fossero titolari anche della particella 1090. Da qui il ricorso per motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura di difetto di istruttoria e di erroneità dei presupposti. I ricorrenti desumono la titolarità di entrambe le particelle da una consulenza tecnica di parte, senza riportarne le conclusioni: il tecnico aveva suggerito di investire gli uffici preposti per ottenere il ripristino della situazione catastale. L’esistenza della particella 1090 è quindi, per il Tribunale, quantomeno fortemente problematica.
Su questa base la doglianza di violazione degli art. 3 e 10 della legge n. 241/1990, come recepita dalla legge regionale n. 7/2019, è respinta. Il commissario ha dovuto provvedere a fronte di una situazione di fatto nient’affatto chiara, e non può rimproverarglisi di non aver risolto un’incertezza che attiene alla tenuta dei registri catastali, materia estranea al suo mandato.
Il Tribunale esclude anche l’elusione del giudicato. Il commissario ha interamente esaurito il compito affidatogli allo stato. Sarà solo dopo che il ricorrente si sarà attivato secondo il suggerimento del tecnico e avrà eventualmente ottenuto il ripristino delle visure, che potrà formulare una nuova istanza per rimediare allo scarto tra l’area posseduta e quella acquisita, con iniziativa spontanea dell’ente o jussu judicis. Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto rigettato.
Il Collegio compensa integralmente le spese di giudizio, considerando che la posizione dei ricorrenti potrebbe non aver trovato piena soddisfazione per errori imputabili a un’amministrazione estranea al giudizio, quella preposta alla tenuta e all’aggiornamento dei dati catastali.
Resta l’istanza del commissario del 16 ottobre 2024, intesa a ottenere l’ordine di pagamento del compenso liquidato con decreto collegiale. Il Tribunale osserva che quel decreto è titolo idoneo ad avviare l’esecuzione davanti alla giurisdizione ordinaria o un giudizio di ottemperanza davanti alla giurisdizione amministrativa. In entrambi i casi, però, non può mancare la piena attuazione del contraddittorio. Poiché l’istanza è stata formulata in una memoria non notificata, essa non è in grado di attivare i poteri decisori del Collegio ed è inammissibile.
Nota della Redazione
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