Rinuncia irrituale al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 191 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., non consente di dichiarare l’estinzione del processo. Essa costituisce tuttavia un atto univoco dal quale il giudice può desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con compensazione delle spese in ragione della natura in rito della decisione.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto agri-fotovoltaico di potenza nominale complessiva pari a 36,892 MWp nel territorio del Comune di Foggia, ha agito ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero della cultura sull’istanza di rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

La ricorrente ha chiesto inoltre la condanna delle amministrazioni a provvedere e la condanna del Ministero dell’ambiente al pagamento di € 8.219,85, pari al 50% degli oneri istruttori versati, a titolo di indennizzo per il mero ritardo ai sensi degli artt. 2-bis, comma 1-bis, della l. n. 241/1990 e 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006. Con dichiarazione depositata il 24.1.2025 la ricorrente ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la rinuncia non è stata tempestivamente notificata alle parti costituite. L’art. 84 c.p.a. richiede, ai fini dell’estinzione, che la dichiarazione sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e che queste non si oppongano. Difettando tale formalità, risulta preclusa la pronuncia estintiva ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a.

Il Tribunale richiama quindi l’art. 84, comma 4, c.p.a., che consente al giudice di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.

La giurisprudenza amministrativa, richiamata dal Collegio (Cons. Stato, Sez. III, 7.4.2023, n. 3631 e TAR Lombardia, Milano, Sez. V, 28.5.2024, n. 1624), riconosce che una dichiarazione di rinuncia, seppur irrituale, costituisce un qualificato e univoco argomento di prova circa la sopravvenuta carenza d’interesse. La norma si applica proprio all’ipotesi della rinuncia non notificata alle controparti.

Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e definisce il giudizio con sentenza dichiarativa dell’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. Le spese di lite sono compensate, avuto riguardo all’evoluzione processuale della vicenda e alla natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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