La rinuncia non notificata vale come prova della sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 397 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., non consente la pronuncia di estinzione del giudizio. Essa costituisce tuttavia comportamento dal quale il giudice può desumere, a norma dell’art. 84, comma 4, c.p.a., argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. In tal caso il ricorso è dichiarato improcedibile ex art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., con compensazione delle spese in ragione della natura in rito della decisione.
Il Fatto
I genitori di un alunno, esercenti la potestà, hanno impugnato davanti al TAR Lombardia i verbali con cui il Consiglio di classe aveva deliberato la non ammissione del figlio alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado, unitamente al provvedimento con cui il Dirigente scolastico aveva respinto il reclamo. Il ricorso, notificato e depositato il 6 settembre 2023, deduceva plurimi profili di illegittimità.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito controdeducendo. Con ordinanza n. 917 del 5 ottobre 2023 la Sezione ha respinto la domanda cautelare, rilevando il difetto di fumus boni iuris in ragione delle numerose insufficienze riportate dall’alunno e dell’analitico giudizio del Consiglio di classe. In vista dell’udienza di merito i ricorrenti hanno depositato, il 12 gennaio 2025, un atto di rinuncia al ricorso, non notificato, invocando l’estinzione del processo per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta una questione squisitamente processuale: quali effetti produce la rinuncia al ricorso depositata dalla parte senza la notificazione prescritta alle altre parti. La risposta è articolata su due piani distinti, quello dell’estinzione e quello della improcedibilità.
Il giudice richiama l’art. 84, comma 3, c.p.a., secondo cui la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Nel caso concreto la dichiarazione dei ricorrenti non è stata notificata: difetta quindi il presupposto per la pronuncia di estinzione del giudizio.
La Corte valorizza però il comma 4 della stessa disposizione, che consente al giudice di desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. La rinuncia, pur irrituale, fornisce argomenti univoci in tal senso: la parte ha manifestato in modo inequivocabile la volontà di non coltivare più la pretesa.
Su questa base il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, qualificando la pronuncia in termini di rito. La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità, non l’estinzione.
Quanto alle spese, il Tribunale le compensa integralmente tra le parti, avuto riguardo al complessivo andamento della vicenda contenziosa e alla natura in rito della decisione. Il dispositivo ordina inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti, in applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Nota della Redazione
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