Rinuncia non notificata e sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (TAR Abruzzo n. 15 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui il ricorrente manifesti la volontà di non coltivare più il ricorso, ancorché priva di notificazione alle altre parti e quindi inidonea a produrre gli effetti della rinuncia formale e la declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., conserva piena attitudine dimostrativa della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il giudice amministrativo ne trae l’improcedibilità del ricorso in forza dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., quando il contenuto dell’atto sia chiaro e univoco. La qualificazione formale dell’atto resta irrilevante rispetto all’accertamento sostanziale dell’interesse alla lite.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto e più volte rinnovato la licenza di porto di fucile per uso sportivo. A seguito di un episodio oggetto di denuncia per reati in materia di maltrattamento di animali e minaccia, il Questore della Provincia di Teramo disponeva la revoca del titolo abilitativo. Il destinatario del provvedimento impugnava l’atto davanti al TAR Abruzzo, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto nel merito.
Nel corso del giudizio il ricorrente depositava una nota con cui dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione della causa, chiedendo la compensazione delle spese. L’Avvocatura distrettuale prendeva atto della dichiarazione e non si opponeva alla compensazione. La causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la nota del ricorrente contiene una duplice e non coordinata prospettazione: parla indifferentemente di estinzione del giudizio e di improcedibilità per carenza di interesse. A ciò si aggiunge il dato procedurale decisivo: la dichiarazione non è stata notificata alle altre parti secondo l’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., né è stata resa in udienza nelle forme dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm.
Da qui l’impossibilità di pervenire a una pronuncia di estinzione ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Tribunale non si ferma però a questa constatazione. Applica l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. e trae dalla dichiarazione, chiara e univoca nel suo contenuto, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il percorso argomentativo si fonda su un precedente richiamato espressamente: Cons. Stato, Sez. II, n. 6711/2020, a sua volta recettivo di Cons. Stato, Sez. III, n. 3390 del 2012. Da tale orientamento il Collegio ricava il principio per cui l’atto di rinuncia non ritualmente notificato, pur non dispiegando gli effetti propri della rinuncia formale, mantiene attitudine pienamente dimostrativa in ordine al venir meno dell’interesse alla controversia.
La conclusione è quindi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono integralmente compensate, in ragione della richiesta del ricorrente e della non opposizione dell’Amministrazione. Il Tribunale dispone altresì l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.